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Regolamento 22 agosto 2023, n. 39/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, dell' 1 settembre 2023




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 );


Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 );


Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 );


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2023;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 luglio 2023, n. 796;


Visto il parere della Quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2023;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2023, n. 983;


Considerato quanto segue:


1. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano la prima importante tappa del percorso formativo delle bambine e dei bambini;


2. E’ necessario sostenere e sviluppare contesti di continuità educativa tra servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;


3. Al fine di qualificare l’azione educativa, è opportuno armonizzare i contenuti del progetto pedagogico ed educativo con quanto previsto dal d.m. istruzione 334/2021 e dal d.m. istruzione 43/2022;


4. Allo scopo di garantire il consolidamento del sistema di governance dei servizi educativi, è opportuno che i comuni, in sede di conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione, individuino i tempi minimi necessari per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, al fine di creare condizioni omogenee sul territorio;


5. Al fine di favorire un maggior raccordo tra aziende unità sanitarie locali e i diversi soggetti che si occupano di servizi educativi, si prevede una maggiore esplicitazione dei ruoli e compiti di ciascun attore;


6. Nel rinnovato quadro normativo nazionale di riferimento, si prevede una più puntuale definizione del sistema di educazione da zero a sei anni, declinando lo stesso con quanto già attuato, in via sperimentale, nel territorio regionale;


7. In considerazione dell’imminente avvio dell’anno educativo 2023/2024, si dispone l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


8. Di accogliere il parere della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione del punto riguardante la disposizione che stabilisce che i comuni, nel regolamentare le modalità per la permanenza presso i servizi educativi oltre il terzo anno di età per i bambini con ritardo psico-fisico, debbano prevedere che la valutazione delle richieste avvenga a seguito di parere vincolante dell’azienda USL di riferimento. Ciò in quanto il testo è stato oggetto di concertazione con gli enti locali interessati e con le aziende USL della Regione;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.