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Regolamento 3 agosto 2023, n. 38/R

Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 84 (Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale);


Vista la legge regionale 3 dicembre 2021, n. 47 (Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 );


Visto il regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale);


Visto il regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'”);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 maggio 2023;


Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.6;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2023, n. 163, di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini dell’acquisizione del relativo parere;


Visto il parere favorevole con osservazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale, nella seduta del 28 marzo 2023;


Visto il parere favorevole con osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, espresso in forma congiunta nella seduta del 3 aprile 2023, ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2023, n. 617;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 78, comma 1, ultimo capoverso della legge regionale 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come modificato dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 47/2021 , prevede che la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché la realizzazione dei manufatti per esigenze venatorie, sono soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA nei casi previsti dal regolamento di attuazione;


2. In conseguenza delle modifiche introdotte dalla l.r. 47/2021 , è necessario modificare le disposizioni regolamentari relative alla disciplina dei manufatti di cui al precedente punto 1, per stabilire i requisiti dei manufatti che possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter, della l.r. 65/2014 ;


3. E' necessario precisare che possono essere realizzati mediante SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i manufatti la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo, ancorati al suolo senza opere murarie e realizzati in legno o con altri materiali leggeri;


4. L'esperienza applicativa della disciplina relativa al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale rende necessario intervenire con una norma regolamentare per chiarire che l’assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;


5. Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale 163/2023, con la richiesta di una migliore formulazione dell’art. 3, comma 3, dello schema di regolamento (che modifica il comma 3 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016);


6. La Seconda Commissione consiliare e la Quarta Commissione consiliare, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale 163/2023, con le seguenti osservazioni:


- chiarire la portata normativa ed applicativa della locuzione “salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale” prevista agli articoli 12, 13 e 13 bis del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R come modificati dagli articoli 1, 2 e 3 della proposta in oggetto;


- formulare con maggiore chiarezza le disposizioni di cui all’articolo 13 ter del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R, come modificato dall’articolo 4 della proposta in oggetto al fine di evitare dubbi interpretativi;


- valutare l’opportunità di inserire all’articolo 13 del d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R, un richiamo alla l.r. 59/2009 con riferimento al tema del benessere degli animali;


7. Si ritiene opportuno procedere ad una migliore formulazione dell’articolo 3, comma 3, dello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali;


8. Si ritiene altresì opportuno riformulare gli articoli 1, 2, 3 e 4 dello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale (che modificano gli articoli 12, 13 e 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 e inseriscono nel regolamento il nuovo articolo 13 ter) in accoglimento delle prime due osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, mentre per quanto riguarda il riferimento normativo richiesto con la terza osservazione esso è già contenuto nel testo del regolamento.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Condizioni per la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale. Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto
” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
SCIA o la
” sono soppresse e dopo le parole “
permesso di costruire
” sono aggiunte le seguenti: “
o, in alternativa, la SCIA
”.
Art. 2
Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all’articolo 137, comma 1, lettera a), numero 6) della l.r. 65/2014 , è consentita previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.
”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto ed al
” sono sostituite dalle parole: “
nel rispetto del
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
SCIA o la
” sono soppresse e dopo le parole “
permesso di costruire
” sono aggiunte le seguenti: “
o, in alternativa, la SCIA
”.
Art. 3
Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 . Modifiche all’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'”);
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all’articolo 74 del d.p.g.r. 36/R/2022;
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. La realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter, della l.r. 65/2014 i manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.
”.
5. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto
” sono soppresse.
6. Al comma 6 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
SCIA o la
” sono soppresse e dopo le parole “
permesso di costruire
” sono aggiunte le seguenti: “
o, in alternativa, la SCIA
”.
Art. 4
Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale. Inserimento dell’articolo 13 ter nel d.p.g.r. 63/R/2016
1. Dopo l’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 13 ter - Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (articolo 82, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. Per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale di cui all’articolo 82 della l.r. 65/2014 , l’assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, a condizione che sia mantenuto il patrimonio aziendale minimo necessario alla ordinaria conduzione e che sia documentato il reale stato di non utilizzo degli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo fra il comune e l’imprenditore agricolo deve prevedere l'impegno a non realizzare nuovi edifici rurali la cui funzione poteva essere assolta dagli edifici oggetto di mutamento della destinazione d’uso, per la durata del programma aziendale.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.