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Regolamento 3 agosto 2023, n. 38/R

Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 4
Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale. Inserimento dell’articolo 13 ter nel d.p.g.r. 63/R/2016
1. Dopo l’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 13 ter - Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (articolo 82, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. Per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale di cui all’articolo 82 della l.r. 65/2014 , l’assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, a condizione che sia mantenuto il patrimonio aziendale minimo necessario alla ordinaria conduzione e che sia documentato il reale stato di non utilizzo degli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo fra il comune e l’imprenditore agricolo deve prevedere l'impegno a non realizzare nuovi edifici rurali la cui funzione poteva essere assolta dagli edifici oggetto di mutamento della destinazione d’uso, per la durata del programma aziendale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.