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Regolamento 3 agosto 2023, n. 38/R

Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 3
Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 . Modifiche all’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'”);
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all’articolo 74 del d.p.g.r. 36/R/2022;
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. La realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter, della l.r. 65/2014 i manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.
”.
5. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto
” sono soppresse.
6. Al comma 6 dell'articolo 13 bis del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
SCIA o la
” sono soppresse e dopo le parole “
permesso di costruire
” sono aggiunte le seguenti: “
o, in alternativa, la SCIA
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.