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Regolamento 3 agosto 2023, n. 38/R

Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 2
Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all’articolo 137, comma 1, lettera a), numero 6) della l.r. 65/2014 , è consentita previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.
”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto ed al
” sono sostituite dalle parole: “
nel rispetto del
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
SCIA o la
” sono soppresse e dopo le parole “
permesso di costruire
” sono aggiunte le seguenti: “
o, in alternativa, la SCIA
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.