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Regolamento 3 agosto 2023, n. 38/R

Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e mutamento di destinazione degli edifici rurali. Modifiche al d.p.g.r. 63/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 1
Condizioni per la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale. Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto
” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 63/R/2016 le parole “
SCIA o la
” sono soppresse e dopo le parole “
permesso di costruire
” sono aggiunte le seguenti: “
o, in alternativa, la SCIA
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.