Menù di navigazione

Regolamento 26 luglio 2023, n. 30/R

Regolamento di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 28 luglio 2023




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Visto il Sito esternodecreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione);


Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali Periodo 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;


Vista la deliberazione 53/2023/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, del 12 gennaio/2 marzo 2023;


Visto il regolamento regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 );


Visto il regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);


Visto il regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 ”);


Visto il regolamento regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”);


Visto il regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 56 , comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);


Visto il regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”);


Visto il regolamento regionale 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020”);


Visto il regolamento regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023);


Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 18 maggio 2023;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 maggio 2023;


Visto il parere favorevole della I Commissione consiliare espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 4 luglio;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2023, n. 816;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 13, comma 2, della l.r. 55/2008 autorizza l’approvazione, oltre che di leggi, di regolamenti di manutenzione di una pluralità di disposizioni;


2. Per pulizia ordinamentale e delle banche dati è necessario abrogare il regolamento emanato con d.p.g.r. 9/R/2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 15 marzo 2023, in un testo non corretto a causa di un problema informatico, e però entrato formalmente in vigore prima dell’approvazione, da parte della Giunta, del regolamento nel testo corretto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023) con una nuova numerazione (6 aprile 2023, n. 17/R) e medesimi titolo e oggetto, che è quello da applicare;


3. Per esigenze di certezza, a seguito dell’abrogazione del d.p.g.r. 9/R/2023, è necessario ribadire il compimento degli effetti abrogativi da esso già prodotti su due regolamenti previgenti, apportando al preambolo e all’articolo 44 un correttivo testuale;


4. Nel regolamento emanato con d.p.g.r. 47/R/2018 di attuazione del Testo unico del sistema turistico regionale è necessario adeguare i rinvii alla legge regionale sul commercio, sostituendo quelli alla previgente legge regionale 28/2005 con quelli alla vigente legge regionale 62/2018 ;


5. È opportuno per pulizia ordinamentale abrogare due regolamenti di protezione civile le cui disposizioni sono state superate a seguito dell’approvazione della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);


6. Per esigenze di coordinamento normativo è opportuno abrogare l’articolo 9 bis del regolamento emanato con d.p.g.r. 41/R/2004 riconducendo la disciplina della nomina del responsabile unico del procedimento alla disposizione generale dettata dal regolamento 43/R/2020;


7. È necessario apportare al regolamento emanato con d.p.g.r. 33/R/2010 le modifiche richieste dall’introduzione del nuovo sistema di classificazione del personale ad opera dell’articolo 12 del CCNL Funzioni Locali, triennio 2019-2021, che inquadra il personale in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali;


8. È necessario apportare al regolamento emanato con d.p.g.r. 33/R/2010 le modifiche conseguenti a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e dal successivo regolamento attuativo, Sito esternod.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 circa la confluenza nel PIAO dei diversi Piani di programmazione già previsti per le amministrazioni pubbliche;


9. È necessario integrare la previsione dell’articolo 13 del regolamento emanato con d.p.g.r. 43/R/2020 con una fattispecie enucleata dalla Corte dei Conti sezione Toscana;


10. È necessario adeguare il testo del regolamento emanato con d.p.g.r. 38/R/2011 a quanto stabiliscono le “Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” approvate con l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015;


11. Nel regolamento emanato con d.p.g.r. 1/R/2012 è necessario aggiornare i rinvii alla fonte di disciplina l’autorizzazione all’attività di trasporto sanitario, che non è più la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 , ma la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 , e modificare la denominazione dell’organismo di controllo, ora “commissione di vigilanza e controllo”;


12. Nell’allegato A al d.p.g.r. 1/R/2012 è necessario sostituire il riferimento al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 28/1993 con quello, aggiornato al registro unico nazionale del terzo settore di cui al Sito esternod.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ;


13. È necessario adeguare il testo del regolamento emanato con d.p.g.r. 7/R/2017 alle modifiche apportate alla legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) dalla l.r. 69/2019 , che ha disciplinato in modo più strutturato e coerente con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento il Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, per promuovere sul territorio regionale azioni dirette a realizzare un processo di condivisione di tutte le banche dati territoriali, al fine di consentirne l'utilizzo da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati;


14. È necessario modificare il testo del d.p.g.r. 7/R/2017 per implementare e consolidare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di dati territoriali attraverso la costituzione di una piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di avvio, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;


15. È opportuno recepire le segnalazioni contenute nel parere della Prima commissione, relative alla parte di modifica del d.p.g.r. 7/R/2017 su cui in particolare è stata segnalata una necessità di integrazione, sempre di carattere manutentivo, del relativo preambolo, integrando in tal senso l’articolo 28;


Si approva il presente regolamento:


CAPO I
Ambiente
Art. 1
Prestazione energetica degli edifici. Abrogazione del d.p.g.r. 9/R/2023
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2023, n. 9/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica) è abrogato.
Art. 2
Modifiche al titolo del d.p.g.r. 17/R/2023
1. Nel titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023) le parole “
. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023
” sono soppresse.
Art. 3
Conferma effetti abrogativi. Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 17/R/2023
1. Nel preambolo del d.p.g.r. 17/R/2023, al considerato n. 21, le parole “
sono abrogati e cessano di avere efficacia
” sono sostitute dalle seguenti: “
restano abrogati
”.
Art. 4
Conferma effetti abrogativi. Modifiche all’articolo 44 del d.p.g.r. 17/R/2023
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 17/R/2023 le parole “
sono abrogati e cessano di avere efficacia
” sono sostitute dalle seguenti: “
restano abrogati
”.
CAPO II
Attività produttive
Art. 5
Requisiti e servizi minimi degli affittacamere. Modifiche all’articolo 47 del d.p.g.r. 47/R/2018
1. Al comma 7 dell’articolo 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”), le parole “
49 della
legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
(Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
54 della
legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
(Codice del Commercio)
”.
Art. 6
Requisiti e servizi minimi delle residenze d’epoca. Modifiche all’articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2018
1. Al comma 3 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2018, le parole “
45 della
l.r. 28/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
52 della
l.r. 62/2018 ”.
CAPO III
Difesa del suolo e protezione civile
Art. 7
Abrogazione del d.p.g.r. 69/R/2004
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, concernente Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza) è abrogato.
Art. 8
Abrogazione del d.p.g.r. 24/R/2008
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività - Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente “Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 . “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”. Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”) è abrogato.
CAPO IV
Mobilità e infrastrutture
Art. 9
Responsabile unico del procedimento. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2004
1. L’articolo 9 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) è abrogato.
CAPO V
Organizzazione e personale
Sezione I
Personale. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010
Art. 10
Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), le parole “
categorie A, B, C e D
” sono sostituite dalle seguenti: “
aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
categorie A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
aree degli operatori e degli operatori esperti
”.
Art. 11
Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
categorie A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
aree degli operatori e degli operatori esperti
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “categorie C e D” sono sostituite dalle seguenti: “aree degli istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
Art. 12
Corso-concorso. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
alla categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’area
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
la categoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’area
”.
Art. 13
Categorie riservatarie e preferenze. Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente: “
a) dal numero dei figli a carico;
”.
Art. 14
Commissioni esaminatrici. Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle aree degli operatori e degli operatori esperti
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria C
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’area degli istruttori
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle aree degli operatori e degli operatori esperti
”, e le parole “
di
categoria C
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’area degli istruttori
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
di categoria non inferiore alla C
” sono sostituite dalle seguenti: “
inquadrato in area non inferiore a quella degli istruttori
”.
5. Al comma 9 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
categorie
” è sostituita dalla seguente: “
aree
”.
Art. 15
Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro. Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
posizione organizzativa
” sono sostituite dalle seguenti: “
incarico di posizione di elevata qualificazione
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
posizione organizzativa
” sono sostituite dalle seguenti: “
posizione di elevata qualificazione
”.
Art. 16
Prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro. Modifiche all’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010, le parole “
Piano della qualità della
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010, le parole “
il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato
” sono sostituite dalle seguenti: “
la programmazione annuale con proiezione triennale della prestazione organizzativa,
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
Nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nella programmazione
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
la programmazione
”, e la parola “
categorie
” è sostituita dalla seguente: “
aree
”.
Art. 17
Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all’articolo 28 septies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 28 septies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 18
Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale. Modifiche all’articolo 28 octies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 octies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 19
Sistema premiante e fasce di merito. Modifiche all’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”. (1)

Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 45 del 18 agosto 2023.

2. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
categorie
” è sostituita dalla seguente: “
aree
”.
Sezione II
Incentivi per funzioni tecniche
Art. 20
Incentivi per funzioni tecniche. Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 43/R/2020
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 43/R (Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020”) è aggiunto il seguente:
2 bis. Qualora il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste suscettibili di incentivazione, si può procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo tecnico.
”.
CAPO VI
Sanità, welfare e coesione sociale
Sezione I
Tutela degli animali. Modifiche al d.p.g.r. 38/R/2011
Art. 21
Attività e terapie assistite da animali. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 38/R/2011
1. Al comma 4 dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 ”) le parole “
esperto in comportamento animale
” sono sostituite dalle seguenti: “
esperto in interventi assistiti con animali
”.
Sezione II
Sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche al d.p.g.r. 1/R/2012
Art. 22
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 1/R/2012
1. Dopo il quarto visto del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”) è inserito il seguente:
Vista la
legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario);
”.
2. Nel preambolo del regolamento 1/R/2012, al considerato 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “
, poi abrogata dalla
legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) che ora regola la materia
”.
Art. 23
Iscrizione nell’elenco regionale. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 1/R/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole “legge regionale 22 maggio 2001, n. 25
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario)
” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario)
”.
Art. 24
Cancellazione dall’elenco regionale. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 1/R/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole “
dalla Commissione di vigilanza di cui all’
articolo 5 della l.r. 25/2001 ” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all’
articolo 10 della l.r. 83/2019 ”.
Art. 25
Verifica dei requisiti. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 1/R/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole “
Commissione di vigilanza di cui all’
articolo 5 della l.r. 25/2001 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Commissione di vigilanza e controllo di cui all’
articolo 10 della l.r. 83/2019 ”.
2. Ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 1/R/2012 le parole “
Commissione di vigilanza
” sono sostituite dalle seguenti “
Commissione di vigilanza e controllo
”.
Art. 26
Modifiche all’allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012
1. Nell’allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012, al comma 3 del paragrafo “Requisiti tecnologici” le parole “
della
l.r. 25/2001 ” sono sostituite dalle seguenti: “
della
l.r. 83/2019 ”.
2. Nell’allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012:
a) al punto 1 del paragrafo “Requisiti organizzativi” le parole “
Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
l.r. 28/1993 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore di cui al
Sito esternod.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
)
”;
b) al punto 5 del paragrafo “Requisiti organizzativi” le parole “
dalla
l.r. 25/2001 ” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
l.r. 83/2019 ”.
CAPO VII
Urbanistica
Art. 27
Modifiche al titolo del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nel titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale) le parole “
comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 5
”, e le parole “
Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio
”.
Art. 28
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nel preambolo del d.p.g.r. 7/R/2017, al Considerato n. 16:
a) le parole “
comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 5
”;
b) la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”;
c) le parole “
informativo geografico regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
informativo regionale integrato per il governo del territorio
”.
Art. 29
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Al comma 1 e alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
56, comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
55, comma 4
”.
Art. 30
Sistema informativo regionale. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. La rubrica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituita dalla seguente:
Enti partecipanti al sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “Il sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato “
sistema informativo
”” sono sostituite dalle seguenti: “
Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale””
.
3. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
sistema informativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
sistema regionale
”, la parola “
geografici
” è sostituita dalla seguente: “
territoriali
”, e la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”, e la parola “
geografico
” dopo “
software
” è soppressa.
Art. 31
Base informativa territoriale regionale. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nella rubrica dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
1. La base informativa territoriale regionale (BIT) di cui all’
articolo 55 della l.r. 65/2014
è costituita, oltre che dai dati di base derivanti dall’attività di telerilevamento, anche dalle componenti informative indicate ai commi 2 e 3 e dai relativi metadati di documentazione indicati all’articolo 5.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
2. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di cui all’articolo 55, comma 4, lettere a) e b)
della l.r. 65/2014
.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
5. All’alinea del comma 5 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
del sistema informativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel sistema regionale
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
7. Ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
Art. 32
Programmi di realizzazione della base informativa. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nella rubrica dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 7
”.
Art. 33
Metadati di documentazione. Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”, e la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
56, comma 1,
” sono sostituite dalle seguenti: “
55
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografiche
” è sostituita dalla seguente: “
territoriali
”.
Art. 34
Infrastruttura per l’informazione territoriale. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. La rubrica dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituita dalla seguente: “
Infrastruttura per l’informazione territoriale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
L’infrastruttura geografica regionale (IGR)
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’infrastruttura per l’informazione territoriale
”, e dopo le parole “
sistema informativo
” sono aggiunte, in fondo, le seguenti: “
regionale integrato
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
l’infrastruttura geografica per la gestione della BIGR
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’infrastruttura per l'informazione territoriale per la gestione della BIT
”, e le parole “
BIGR stessa
” sono sostituite dalle seguenti: “
BIT stessa
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
dei
” è sostituita dalla seguente: “
i
”.
5. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
L’infrastruttura geografica regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’infrastruttura per l’informazione territoriale
”.
6. Al comma 5 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
7. Al comma 6 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
della BIGR
” sono sostitute dalle seguenti: “
dell’infrastruttura per l’informazione territoriale
”.
8. Il comma 7 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
7. La Regione assicura il coordinamento e favorisce la cooperazione con gli altri soggetti pubblici sia a livello regionale che interregionale e nazionale, nell’ottica dell’evoluzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale di dati territoriali geografici quale sistema integrato dei soggetti che realizzano la BIT e quale componente dell’infrastruttura nazionale di dati territoriali.
”.
Art. 35
Specifiche tecniche. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “informativo” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
Art. 36
Conferimento strumenti e dei dati nel sistema informativo. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017
1. Nella rubrica dell’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografico
” è sostituita dalle seguenti: “
regionale integrato per il governo del territorio
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
informativo
” è sostituita dalla seguente: “
regionale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
Art. 37
1. Nella rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
geografica
” è sostituita dalla seguente: “
territoriale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 le parole “
informativa geografica
” sono sostituite dalle seguenti: “
informativa territoriale
”, e le parole “
dall’infrastruttura geografica regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’infrastruttura per l’informazione territoriale regionale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 la parola “
BIGR
” è sostituita dalla seguente: “
BIT
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2017 è sostituito dal seguente:
3. Per la cessione attraverso i servizi di rete dei dati territoriali di proprietà della Regione sono adottate le licenze Creative Commons e in particolare:
a) la licenza CC-BY, nella versione di volta in volta più recente, per tutti i dati territoriali direttamente prodotti dalla Regione;
b) la licenza CC-BY-SA, nella versione di volta in volta più recente, per i dati territoriali conferiti alla BIT dagli enti, diversi dalla Regione, di cui all’articolo 2.
”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. n. 45 del 18 agosto 2023.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.