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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, e l’Sito esternoarticolo 118, comma primo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);


Vista la Sito esternolegge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10 );


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 74/2013 );


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l’articolo 23 sexies;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);


Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 22 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);


Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse “ARRR” S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alla L.R. n. 87/2009 e L.R. n. 39/2005 );


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 2018, n. 585 (Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR) mediante la quale la Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento ha ridefinito i ruoli data protection e le connesse responsabilità all’interno della propria organizzazione, in ottemperanza alle normative statali di riferimento;


Visto il regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;


Visto il parere positivo del Comitato Direzionale espresso nella seduta del 10 novembre 2022;


Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2022, n. 1348, di adozione dello schema di regolamento ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente previsto dall’articolo 42 dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2023;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 335;


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 prevede un regolamento di attuazione che disciplini, in particolare:


a) le attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici che svolgono i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, in applicazione del Sito esternod.lgs. 192/2005 ;


b) un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici;


c) i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso;


d) relativamente agli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del Sito esternod.p.r. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto, le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l’invio dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità degli accertamenti e delle ispezioni;


2. è necessario disciplinare le modalità di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici al fine di assicurarne l'efficienza energetica;


3. è necessario regolare il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni sulla manutenzione degli impianti termici al fine di assicurare il complessivo corretto esercizio degli impianti;


4. è necessario che le funzioni di competenza della Regione, ai fini dell'efficienza energetica, siano coordinate e complementari alle funzioni svolte, anche da altri soggetti pubblici, sugli stessi impianti per la tutela ambientale, la sicurezza e la salute della collettività;


5. è necessario disciplinare le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, in modo tale da assicurare l’utilizzo condiviso e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;


6. è necessario disciplinare le modalità di formazione e di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica che assume particolare rilievo, in quanto funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica, in grado di fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;


7. il Sito esternod.lgs. 192/2005 e il Sito esternod.p.r. 74/2013 , nonchè il Sito esternod.lgs. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile e, pertanto, risulta necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico per tutti gli impianti termici da biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità;


8. in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h ter), della l.r. 39/2005 , è necessario disciplinare l'attività di vigilanza della Regione sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche si uniformano;


9. è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile;


10. è necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;


11. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l’istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione;


12. nell'archivio informatico degli attestati di prestazione confluiscono direttamente gli attestati di prestazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004 , secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;


13. è necessario indicare e disciplinare i flussi informativi e le procedure necessarie a costituire ed implementare il catasto degli impianti nonché l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica da gestirsi in modalità telematica e stabilire che i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto in via telematica, consentendo al contempo di interagire con il Portale Nazionale sulla prestazione energetica nell’edilizia, istituito presso ENEA, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);


14. è necessario prevedere che la struttura regionale competente individui idonee modalità informatiche che consentano la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004 , che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009 , che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;


15. è necessario assegnare un codice univoco ad ogni impianto, al fine di consentire la corretta individuazione di ciascuno di essi per tutta la durata dell’utilizzo;


16. al fine di consentire la corretta archiviazione dell’attestato di prestazione energetica, è necessario stabilire che esso sia registrato nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica secondo un numero di identificazione univoco e progressivo;


17. è necessario definire le modalità di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici da integrare nel sistema informativo regionale;


18. in attuazione dell’articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è necessario definire la modalità di predisposizione ed esposizione al pubblico delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici pubblici mediante apposita “targa energetica”;


19. é necessario prevedere disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, da applicare fino al momento dell'emanazione delle disposizioni previste dalla normativa statale di riferimento;


20. ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera h sexies), e dall’articolo 23 sexies, comma 1, lettera f bis), della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, è necessario prevedere disposizioni transitorie relative all’iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili di cui all'Sito esternoarticolo 284, comma 2 ter, del d.lgs 152/2006 già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;


21. è necessario stabilire che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

:


a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);


b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica);


22. di accogliere tutti i suggerimenti redazionali riportati nel parere favorevole della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.