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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all’articolo 19, specificando i dati tecnici rilevati in sede di controllo, e ne effettuano la successiva trasmissione, seguendo le procedure indicate sul sito del SIERT.
2. I dati di cui al comma 1 corrispondono a quelli contenuti nella copia rilasciata al responsabile d’impianto. Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, sia riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del CIT e la documentazione del responsabile, si provvede alla correzione d’ufficio delle dichiarazioni trasmesse.
3. Ad ogni trasmissione del rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 19, comma 6, il sistema produce un’apposita ricevuta.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.