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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

(Articolo 23 quinquies, commi 14, 15, 16 e 17, della l.r. 39/2005 )
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 , ARRR S.p.A., per conto della Regione, svolge l'attività di vigilanza sugli APE rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettua verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 5, decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva di almeno il 2 per cento degli APE depositati in ogni anno solare.
3. Le verifiche comprendono:
a) l’accertamento tecnico-formale e documentale;
b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;
c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati;
d) eventuale ispezione in opera.
4. L’attività di vigilanza e verifica prevede anche la possibilità di attivare accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi, ivi comprese la termoflussimetria e la termografia all’infrarosso.
5. Ulteriori verifiche rispetto a quelle di cui al comma 1, anche al fine di incrementare la base dati conoscitiva utile a programmare l’azione regionale in materia, possono essere attivate d’ufficio o per istanza di parte al fine di controllare singole posizioni e verificare l’eventuale reiterarsi di irregolarità da parte dei soggetti certificatori nonché accertare eventuali comportamenti omissivi.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.