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Regolamento 7 gennaio 2023, n. 3/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l' Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l' articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 );


Vista la legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ), in particolare l'articolo 21;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 13 ottobre 2022;


Vista la preliminare deliberazione del 24 ottobre 2022, n. 1997 di adozione dello schema di regolamento;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1507;


Considerato quanto segue:


1. In seguito all’approvazione del Sito esternodecreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , che in attuazione della direttiva 2013/59 Euratom detta nuove disposizioni sulla protezione dai rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, la Regione Toscana ha approvato la lr. 40/2021;


2. La l.r. 40/2021 all'articolo 21 prevede l'approvazione del regolamento attuativo della stessa legge, di cui vengono individuati in particolare, i seguenti contenuti:


a) il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri,


b) la costituzione e il funzionamento del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT) di cui all'articolo 17,


c) le modalità attuative dell'articolo 16.


3. I tempi di realizzazione del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT), sistema particolarmente complesso per il coinvolgimento, nella condivisione delle procedure informatiche, di più enti e istituzioni (Regione, Prefetture, Comuni e VVFF), risentono delle oggettive difficoltà relative alla progettazione e implementazione delle infrastrutture informatiche, conseguenti all’elevato e continuo impegno richiesto nell’implementazione dei sistemi informatici per un’efficiente e rapida gestione delle attività necessarie a fronteggiare la pandemia da covid-19.


4. Si rende tuttavia necessario disciplinare prima possibile il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti e le modalità attuative dell'articolo 16 della l.r. 40/2021 , come previsto dall’articolo 21 della medesima legge regionale.


5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 40/2021 si rende necessaria la specificazione delle strutture regionali competenti al rilascio delle previste autorizzazioni all' allontanamento o allo smaltimento in discarica. In particolare è necessario prevedere, per motivi di efficienza dei procedimenti, che la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni sia della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e delle autorizzazioni in materia di geotermia e attività minerarie.


6. Si rende necessario pertanto approvare un regolamento in attuazione della l.r. 40/2021 .


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.