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Regolamento 7 gennaio 2023, n. 3/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023

Art. 9
Autorizzazioni all’allontanamento o allo smaltimento in discarica
1. Le autorizzazioni all’allontanamento di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, della l.r. 40/2021 sono rilasciate dalla struttura regionale competente per le autorizzazioni integrate ambientali di cui al Sito esternotitolo III bis del d.lgs. 152/2006 fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nel caso di attività soggette ad autorizzazione regionale diversa dall’autorizzazione integrata ambientale, la struttura regionale competente per tale autorizzazione rilascia altresì, l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 40/2021 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.