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Regolamento 7 gennaio 2023, n. 3/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023

Art. 7
Attività istruttoria della Commissione
1. Il Presidente della commissione può individuare, tra i suoi membri, un istruttore per ciascuna pratica con il compito di verificare i contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda.
2. L’istruttore può chiedere la collaborazione degli altri membri della commissione, esperti nella materia di cui si tratti, nonché di eventuali ulteriori esperti tra il personale dei soggetti rappresentati in commissione. In ogni caso quest'ultimi non possono sostituirsi ai membri della commissione nelle attività valutative e l'attività di consulenza è resa a titolo gratuito.
3. La commissione può effettuare o chiedere agli enti preposti, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarità delle pratiche pervenute.
4. La commissione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, qualora ne ravvisi l'opportunità si può avvalere di eventuali altri organismi ai quali la normativa vigente sul servizio sanitario regionale attribuisca specifiche funzioni consultive, in relazione alle materie oggetto della l.r. n. 40/2021 .
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della l.r. n. 40/2021 , la commissione può chiedere all'amministrazione procedente, integrazioni documentali qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 8.
6. Nel caso di pareri chiesti dai comuni ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della l.r. 40/2021 , la commissione assegna al comune un termine non superiore a trenta giorni entro il quale il comune può trasmettere elementi integrativi richiesti ai sensi del comma precedente. In tal caso il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione e/o elementi conoscitivi richiesti. Il parere è reso entro i termini di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 40/2021 .
7. Qualora l'integrazione richiesta ai sensi del comma 5 non venga trasmessa, la commissione rilascia parere con esito negativo per mancanza degli elementi necessari per la valutazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.