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Regolamento 7 gennaio 2023, n. 3/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023

Art. 6
Esame della regolarità formale della domanda
1. Il segretario della commissione procede all'esame della regolarità formale della domanda trasmessa completa degli elementi e della documentazione indicati all'articolo 3, comma 4, della l.r. 40/2021 .
2. Qualora la domanda e/o la documentazione trasmessa sia irregolare o incompleta il segretario invia tempestivamente comunicazione all’ente richiedente il parere indicando le cause della irregolarità o incompletezza, ai fini della necessaria integrazione entro il termine di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). In tali casi il termine iniziale di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 40/2021 è interrotto e comincia a decorrere dal ricevimento della domanda completa in tutti suoi elementi e/o della documentazione mancante.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.