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Regolamento 7 gennaio 2023, n. 3/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023

Art. 4
Revoca e sostituzione dei componenti della Commissione
1. Il membro della commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dall’articolo 15, comma 4 lettera a), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive della commissione stessa.
2. La revoca è pronunciata, su proposta del Presidente della commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
3. Ogni ente rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla loro sostituzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.