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Regolamento 7 gennaio 2023, n. 3/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 11 gennaio 2023

Art. 3
Convocazione della commissione
1. La commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese nella sede individuata dal Presidente con l'atto di convocazione.
2. Le sedute possono essere validamente tenute con il supporto di strumentazione telematica, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
3. Il Presidente provvede alla convocazione della commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Il Presidente indica, nell'atto di convocazione, l'ordine del giorno della seduta, predisposto sulla base delle pratiche pervenute e il segretario trasmette ai membri della commissione la documentazione inerente le pratiche oggetto dell’ordine del giorno.
5. I membri componenti la commissione che non possono partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al segretario tale impossibilità, specificando altresì le motivazioni dell'impedimento.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ogni impedimento alla partecipazione alle sedute della commissione deve essere tempestivamente comunicato al segretario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.