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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ; Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31 marzo 2022;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 aprile 2022, n. 369;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni e suggerimenti della commissione consiliare II espresso nella seduta del 28 luglio 2022;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 settembre 2022;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2022, n. 1184;


Considerato quanto segue:


1. E’ necessario approvare un nuovo regolamento in particolare per intervenire su alcune disposizioni al fine di adeguarle alle modifiche apportate alla l.r. 3/1994 dalla l.r. 61/2020 nonché alle esigenze di gestione amministrativa e faunistica venatoria maturate nel corso di questi anni di applicazione del regolamento.


Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC), capo II ( Gestione faunistica del territorio a caccia programmata e Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria, capo III (Accesso agli ATC):


2. Le norme regolamentari per la gestione e l’accesso agli ATC sono in parte confermate e in parte aggiornate tenendo conto dell’esperienza maturata. In particolare, al fine di garantire una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili da parte degli ATC e degli accessi all’ATC si interviene sulle norme relative alla destinazione delle spese per il funzionamento dell’ATC e su alcune disposizioni che disciplinano l’accesso dei cacciatori che hanno la residenza anagrafica o venatoria in Toscana.


3. Per promuovere la qualità delle immissione di selvaggina sul territorio regionale viene previsto che nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni con i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all’articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); inoltre, per garantire un efficiente funzionamento dell’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria, previsto dall’articolo 10 della l.r 3/1994 , sono previste norme che disciplinano la collaborazione dell’Osservatorio con altri soggetti pubblici e privati.


Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Zone di protezione lungo le rotte dell’avifauna ed Oasi di protezione), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio):


4. Per la realizzazione delle finalità ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e la gestione degli stessi. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di semplificare le procedure tenendo conto dell’esperienza maturata; con particolare riguardo ad alcuni istituti pubblici (ZRV e ZRC), al fine di rendere più efficiente il sistema di controllo regionale, si prevede l’istituzione di una commissione tecnica.


Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agrituristico venatorie), capo VIII (Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani):


5. Per la realizzazione delle finalità proprie degli istituti faunistici privati stabilite dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e per la gestione degli stessi istituti. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di tener conto dei principi di semplificazione amministrativa nonché dell’esperienza maturata negli anni di applicazione delle norme; al fine di migliorare la verifica, da parte della Regione, della gestione e il raggiungimento degli obiettivi delle aziende e delle aree di addestramento cani è prevista l’istituzione di una commissione tecnica.


Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata):


6. Si disciplinano le regole per la gestione delle aree sottratte alla caccia programmata e in particolare si definiscono i criteri da osservare per l’accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggette a caccia programmata per garantire la completa realizzazione degli

obiettivi programmati; inoltre si stabilisce che in tali superfici non vengono riconosciuti danni arrecati dalla fauna selvatica.


Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica):


7. Per garantire una gestione degli allevamenti di fauna selvatica che assicuri il benessere degli animali vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate le regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia. Riguardo ai richiami vivi per uso caccia vengono aggiornate le norme per tener conto delle disposizioni introdotte dalla l.r. 61/2020 relative agli anelli inamovibili.


Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo)


8. Viene riproposta la disciplina vigente relativa all’attività di cattura degli uccelli per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo in conformità alla normativa statale.


Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti):


9. L’appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalità di esercizio venatorio autorizzato dalla Regione. Le norme regolamentari per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo sono in parte confermate e in parte aggiornate tenendo conto dell’esperienza maturata, al fine anche di semplificare le relative procedure amministrative. In particolare, per migliorare la gestione faunistico venatoria e garantire una omogenea distribuzione dei cacciatori su tutto il territorio regionale viene stabilito che il numero degli appostamenti fissi rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990 sia determinato a livello regionale tenuto conto di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 3 della l. 157/1992 , con possibilità di aumento delle autorizzazioni degli appostamenti fissi per ciascun territorio provinciale non superiore al 30 per cento rispetto a quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020.


Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER):


10. Si disciplina con norme di dettaglio la gestione faunistico venatoria degli ungulati riconfermando alcune disposizioni e modificandone altre per tener conto delle esigenze maturate in questi anni. In particolare, per la caccia al cinghiale sono introdotte forme di responsabilizzazione degli ATC nella gestione dell’attività venatoria con riguardo all’organizzazione delle squadre per lo svolgimento della caccia in braccata e alle conseguenze dell’inefficacia degli interventi rispetto alle esigenze di contenimento dei danni.

Inoltre con riferimento alla gestione del cervo appenninico, in accordo con la Regione Emilia Romagna, vengono modificate le disposizioni regolamentari per tener conto dell’esperienza maturata e dell’esigenza di rendere più dinamica la gestione in funzione degli impatti del cervo sulle colture.


Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni all’esercizio venatorio e altre abilitazioni), capo I (Abilitazioni all’esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati), capo II (Altre abilitazioni):


11. Si disciplinano con norme di dettaglio le regole per le abilitazioni confermando sostanzialmente quelle già vigenti e apportando alcune modifiche per tener conto dell’esperienza e per velocizzare il procedimento per l’abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati. In particolare si prevede l’obbligo di possedere il certificato della prova di tiro al momento della presentazione della domanda e riguardo agli esami di abilitazione alla caccia di selezione si prevede il requisito di avere la residenza anagrafica o venatoria in Toscana.


Per quanto concerne il titolo VIII (Portale per la gestione faunistico venatoria – RT CACCIA):


12. Al fine di consentire l’implementazione dell’uso della telematica nei procedimenti amministrativi in materia faunistico venatoria, sono aggiornate le disposizioni operative.


Per quanto concerne il titolo IX (Disposizioni finali):


13. Si dispone l’efficacia differita delle disposizioni del presente regolamento per evitare difficoltà nell’applicazione delle nuove norme, tenuto conto del fatto che fino al 31 gennaio 2023 rimane aperta la stagione faunistico venatoria 2022 – 2023.


Per quanto concerne il parere della Commissione consiliare:


14. di accogliere i punti 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,

36, 37, 38, 39, 40 in parte, 41 e di adeguare conseguentemente il testo.


15. di non accogliere:


- il punto 3 in cui con riferimento all’articolo 1, comma 5 si chiede di sopprimere le parole “Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali”, in quanto, tenuto conto delle funzioni dei Comitati di gestione degli ATC, tali posizioni non sono ritenute necessarie;


- il punto 5 in cui con riferimento all’articolo 2, comma 5 si chiede di integrare con la previsione del “previo parere della Giunta regionale” in quanto l’ATC è dotato di autonomia nella determinazione della percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione;


- il punto 9 in cui con riferimento all’articolo 4, comma 3 dopo le parole “terzo settore”, si chiede di aggiungere le seguenti parole: “oltre che con il CIRSeMAF,” in quanto non occorre esplicitarlo perché il CIRSeMAF è ricompreso tra i soggetti esterni sia pubblici che privati indicati nella disposizione;


- il punto 11 in cui con riferimento all’articolo 10, comma 2 si chiede di ripristinare il comma 4 dell’articolo 11 del vigente regolamento in quanto, vista l’oggettiva diminuzione dei cacciatori toscani, si ritiene necessario, per mantenere una migliore gestione faunistico venatoria del territorio, innalzare al 10 per cento il precedente limite del 5 per cento;


- il punto 18 in cui con riferimento all’articolo 24, comma 2, lettera d) si chiede di inserire dopo le parole “superficie aperta” le seguenti “fino ad un massimo di ettari…” demandando alla Giunta regionale l’individuazione del tetto in quanto la percentuale del 3 per cento stabilita è ritenuta congrua per le finalità dell’istituto faunistico;


- il punto 25 in cui con riferimento all’articolo 40, comma 2 si chiede di valutare attentamente il consentire nelle aree addestramento cani attività con rapaci diurni e notturni in quanto la Sito esternol. 157/1992 prevede fra i mezzi di caccia l’utilizzo del falco. Pertanto si ritiene importante poter effettuare l’addestramento di queste specie selvatiche;


- il punto 34 in cui con riferimento all’articolo 60, comma 13 si chiede di chiarire la procedura con cui si trasferisce l’autorizzazione in caso di decesso del titolare in quanto si ritiene opportuno non coinvolgere soggetti terzi al passaggio della titolarità del capanno intestata a persona deceduta;


- il punto 35 in cui con riferimento all’articolo 63, comma 3 si chiede di ripristinare il contenuto dell’articolo 62, comma 3 del vigente regolamento in quanto l’attuale formulazione consente una più ampia fruizione degli appostamenti fissi autorizzati;


- il punto 40 in cui con riferimento all’articolo 74, comma 7 si chiede di inserire le parole “almeno nel numero minimo per la costituzione della squadra. Comunque alla data di consegna del registro tutti i cacciatori devono essere in regola con il pagamento.” in quanto la nuova formulazione consente agli ATC di gestire in modo più adeguato le risorse provenienti dalle quote di iscrizione;


- i punti 4, 10, 15, 16, 24 e 28. Le raccomandazioni espresse in tali punti richiedevano una rivalutazione delle scelte effettuate dalla Giunta regionale sotto il profilo tecnico-giuridico. La valutazione svolta ha condotto alla riconferma del testo.


Si approva il presente regolamento:

Titolo I
Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC)
Capo I
Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC
Art. 1
Funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) (articoli 11 bis e 11 ter dellal.r. 3/1994 )
1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggetti alla disciplina vigente relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Gli atti degli ATC sono soggetti alla normativa sulla trasparenza di cui al Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. I lavori del comitato, propedeutici alle attività decisionali, possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato stesso alle quali possono anche partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze.
4. Il revisore può assistere alle riunioni del comitato di gestione.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui all’Sito esternoarticolo 12 della legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’ATC può dotarsi anche di proprio personale dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali.
6. Il comitato di gestione decide in ordine al fabbisogno di servizi, forniture, incarichi professionali, personale tecnico ed amministrativo.
7. Gli ATC possono approvare appositi disciplinari o regolamenti per le materie di loro competenza, in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente. L'iscrizione all'ATC comporta la conoscenza e l'accettazione dei disciplinari o regolamenti approvati.
Art. 2
Gestione finanziaria dell’ATC (articolo 11 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il Comitato di Gestione dell’ATC redige e approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell’ATC, seguendo un apposito schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
3. Le entrate dell’ATC sono classificate nelle seguenti categorie:
a) quote di iscrizione versate dai cacciatori all’ATC;
b) quote di accesso a specifiche forme di prelievo;
c) donazioni ed erogazioni volontarie;
d) entrate derivanti dallo svolgimento di specifiche funzioni ed in particolare:
1) entrate derivanti da convenzioni fra ATC;
2) convenzione con la Regione o altri Enti Pubblici non imputabili alle risorse disponibili degli ATC;
3) convenzioni con centri di lavorazione carni (CLC).
Le spese per il funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, sono destinate per:
a) spese per il funzionamento organizzativo e la gestione dell’ATC, compreso il costo del personale dipendente;
b) investimenti per la prevenzione dei danni apportati dalla fauna selvatica;
c) indennizzi dei danni apportati dalla fauna selvatica.
5. L’ATC determina la percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC che deve essere utilizzata per le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria. Tale percentuale deve essere stabilita in non meno del 30 per cento.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell’ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’anno precedente. I bilanci sono pubblicati sul sito web dell’ATC. Per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2022 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Entro il 31 luglio di ogni anno il comitato trasmette alla Regione una relazione sull’attività economica svolta nell’anno in corso, seguendo un apposito schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
Capo II
Gestione faunistica del territorio a caccia programmata e Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria
Art. 3
Gestione faunistica del territorio a caccia programmata (articolo 12 l.r. 3/94 )
1. Gli ATC provvedono entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere alla Regione Toscana la previsione delle immissioni da effettuare e un resoconto di quanto svolto l’anno precedente. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della l.r. 3/1994 , impartisce direttive per lo svolgimento dell’attività di immissione di selvaggina.
2. Nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni di cui al comma 1, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. La competente struttura della Giunta regionale approva il disciplinare regionale per l'allevamento e le immissioni di piccola fauna selvatica stanziale che individua le caratteristiche qualitative per le diverse tipologie di capi.
4. La competente struttura della Giunta regionale effettua annualmente controlli a campione presso gli ATC per verificare il rispetto delle norme contenute nel disciplinare di cui al comma 3.
Art. 4
Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria (articolo 10 l.r. 3/1994 )
1. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria collabora con gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze per la raccolta dei dati inerenti, i danni alle produzioni agricole, l’impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, le immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, i miglioramenti ambientali, l’attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le proprie finalità.
2. Gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze mettono a disposizione dell’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria i dati in loro possesso mediante procedure e modulistica individuata dal settore competente.
3. Per l’elaborazione, la pubblicazione e la digitalizzazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento, l’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria può collaborare con soggetti esterni, sia pubblici che privati o del terzo settore nel rispetto della normativa vigente.
4. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria pubblica un periodico digitale, con cadenza mensile, contenente i dati raccolti ed elaborati, approfondimenti di natura scientifica, gli indirizzi e le strategie in ambito venatorio della Regione.
Capo III
Accesso agli ATC
Art. 5
Indice di densità venatoria (articolo 13 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’indice di densità venatoria è fissato in non più di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio. La Giunta regionale modifica con delibera l’indice di densità venatoria per recepire eventuali indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 6
Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:
a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 ;
d) iscrizione come ulteriore ATC.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, la quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria. Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è equivalente a quella di cui al comma 1, lettera a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri ulteriori ATC è uguale a quella di cui al comma 1, lettera d).
3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, nella sezione venatoria del portale RT CACCIA. In caso di ritardata registrazione da parte dell’ATC, fa comunque fede la documentazione di accettazione da parte dell’ATC e il relativo pagamento in possesso del cacciatore.
4. L’iscrizione all’ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validità annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validità comunque sino al 14 maggio dell’anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l’annata venatoria a cui si riferisce. Fermo restando le quote di cui al comma 1, gli ATC possono applicare quote differenziate per i pagamenti successivi al 15 maggio individuati dalla delibera di cui al comma 1.
5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori ai sensi dell’articolo 11ter, comma 11 della l.r. 3/1994 .
6. Gli ATC stabiliscono le modalità da seguire nei confronti di singoli cacciatori nei casi di istanza di rimborso dell’iscrizione e di altri versamenti.
Art. 7
Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore con residenza anagrafica in Toscana ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato ATC di residenza venatoria e per esercitare l’attività venatoria è obbligatoria l’iscrizione ad almeno un ATC toscano o di altra regione. Per chi pratica l’attività venatoria in via esclusiva all’interno di istituti faunistici privati non è necessaria l’iscrizione all’ATC.
2. Il comitato di gestione dell’ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell’indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Ogni anno l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, può essere esercitata esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria.
5. All’ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5:
a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio così come definito dall’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 ;
b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda è allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l’estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti.
6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all’ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);
b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l’ATC (punti 5); c) residenza in comuni toscani confinanti con l’ATC (punti 5);
d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1);
e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5)
Art. 8
Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore può chiedere l’iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.
2. L’iscrizione all’ulteriore ATC è ammessa subordinatamente all’accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5.
3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse.
4. Ogni anno l’iscrizione all’ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
5. Per la prima iscrizione il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento. L’ATC, verificato il regolare pagamento, provvede alla registrazione dell’iscrizione del cacciatore sul portale regionale RT CACCIA.
Art. 9
Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l’iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente.
2. L’iscrizione all’ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all’ATC di provenienza, e sono legittimati entro il 1° maggio, a richiedere l’iscrizione in altro ATC. In tal caso l’iscrizione è accordata dal comitato entro il 10 maggio.
Art. 10
Cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni possono chiedere l’iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l’avvenuta rinuncia all’ATC di residenza della propria regione. Possono in ogni caso chiedere l’iscrizione ad ulteriori ATC toscani non di residenza venatoria.
2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l’ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 10 per cento del totale dei cacciatori ammissibili.
3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell’ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite come indicato al comma 2. Il comitato decide in merito all’iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4);
b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5); c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3);
d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprietà.
4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell’Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.
Art. 11
Mobilità dei cacciatori con residenza anagrafica e venatoria in Toscana (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori, aventi residenza anagrafica e venatoria in Toscana, possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio.
2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria è consentita tramite l’iscrizione come ulteriore ATC o con l’acquisto di uno o più pacchetti di cinque giornate. Il pacchetto è acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalità per l’utilizzo delle giornate acquistate sono definiti con delibera della Giunta regionale.
3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di teleprenotazione per consentire l’accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e il totale dei cacciatori iscritti. E’ comunque garantito in tutti gli ATC l’accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.
4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1, non incidono sull’indice di densità di cui all’articolo 5.
5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati devono essere segnati dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale cartaceo o digitale.
Art. 12
Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva, aventi residenza sia anagrafica che venatoria in Toscana, possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.
2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 .
3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.
Titolo II
Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata
Capo I
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e oasi di protezione
Art. 13
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della l.r. 3/1994 )
1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna segnalate da ISPRA devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un’efficace gestione e vigilanza.
2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale (PFVR) e possono essere confermate.
3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Regione si avvale dell’ATC e del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
4. Nel piano PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.
5. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando le forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
Art. 14
Oasi di protezione (articolo 15 della l.r. 3/1994 )
1. Le oasi di protezione di cui all’articolo 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all’insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola fauna stanziale.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie di piccola selvaggina stanziale e la sosta delle specie migratorie.
3. La struttura regionale competente istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio.
4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al PFVR e possono essere riconfermate.
5. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali.
6. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.
7. Per la gestione delle oasi di protezione, ad esclusione di quelle gestite tramite convenzioni con soggetti privati, la Regione può avvalersi dell’ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
Capo II
Zone di ripopolamento e cattura
Art. 15
Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono istituite per le finalità indicate all’articolo 16, comma 1 della l.r. 3/1994 ,  e svolgono anche una importante funzione per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio. Le ZRC sono gestite come aree non vocate agli ungulati.
2. La superficie delle ZRC deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualità dell’ambiente.
3. I confini delle ZRC sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall’articolo 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da favorire l’irradiamento naturale delle specie obiettivo, nonché consentire un’adeguata vigilanza e gestione.
4. Le ZRC hanno la durata corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.
5. Le ZRC sono istituite per l’incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna e pernice rossa.
6. Nel PFVR sono indicate le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili.
7. In caso di modifica dei confini l’adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’inizio della stagione venatoria.
8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di cui all’articolo 16, comma 3 della l.r. 3/1994 .
Art. 16
Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le ZRC, individuate nel PFVR, perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l’ATC o su proposta di quest’ultimo.
2. L’atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell’istituto. All’atto di costituzione devono essere allegati:
a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
c) relazione tecnica descrittiva dell’area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attività che si intendono effettuare, dell’indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.
3. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della l.r. 3/1994   la competente struttura della Giunta regionale provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.
Art. 17
Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. La gestione delle ZRC è effettuata dagli ATC ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della l.r. 3/1994 .
2. L’ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, può proporre:
a) per motivi urgenti o eccezionali, le ZRC da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui all'articolo 16;
b) le ZRC da confermare, da confermare con modifica dei confini o da revocare, sulla base della gestione faunistica effettuata nel triennio precedente, secondo i parametri fissati nel PFVR.
3. L’ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna ZRC una relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale siano specificati il numero di animali censiti, aumento delle densità rispetto all’anno precedente ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. All’interno delle ZRC l’immissione di fauna selvatica è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale secondo i parametri e le modalità fissate nel PFVR.
5. La competente struttura della Giunta regionale individua, previo parere favorevole dell’ATC, le zone di ripopolamento e cattura dove è possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all’interno di una singola ZRC è di due. L’autorizzazione può essere concessa all’ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e alla federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC) o ad associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.
6. In caso di epizoozie, l’organismo di gestione è tenuto ad informare dell’insorgenza sanitaria la Regione e l’azienda USL competente per territorio ed è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.
7. L’ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all’interno delle ZRC utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 .
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
9. Al fine di verificare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi della ZRC è nominata una commissione tecnica composta secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale. Tale commissione è composta da dipendenti della competente struttura della Giunta regionale che operano al di fuori degli istituti facenti parte della propria area territoriale. La commissione, per svolgere le proprie attività, può avvalersi della polizia provinciale competente territorialmente e di tecnici abilitati esperti in gestione faunistica. Nel caso di verifica presso istituti pubblici, la commissione coinvolge l’ATC competente nel cui territorio ricade l’istituto pubblico. Compito della commissione è quello di verificare gli obiettivi individuati per l’istituto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per tre anni consecutivi la Giunta regionale può revocare l’istituzione.
Art. 18
Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l’ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture, il programma di cattura e quello di immissione.
2. Nel programma di cattura di cui al  comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalità di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie.
3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all’interno delle ZRC, i metodi e tempi di cattura utilizzabili sono indicati nel PFVR.
4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni idonee al loro ambientamento. L’ATC può utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessità nel programma di immissioni di cui al comma 1.
Capo III
Centri pubblici di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 19
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della l.r. 3/1994 )
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori a fini di ripopolamento.
2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.
3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuali dei centri pubblici. I centri pubblici, per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta, stipulano convenzioni con gli ATC toscani ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
Capo IV
Zone di rispetto venatorio
Art. 20
Zone di rispetto venatorio (articolo 17 bis della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.
2. Le zone di rispetto venatorio (ZRV) di cui all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 hanno una durata  corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.
3. Le ZRV devono avere confini tali da favorire l’irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono aree gestite come non vocate agli ungulati.
4. La gestione delle ZRV è affidata all’ATC che provvede alla predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate.
5. L’ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale una relazione tecnico-economica consuntiva della gestione redatta su schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
6. La competente struttura della Giunta regionale autorizza l’immissione di fauna selvatica in apposite strutture di ambientamento.
7. La Giunta regionale, anche su proposta dell’ATC, autorizza le modalità ed i periodi di prelievo degli ungulati, della volpe, della cornacchia grigia e della gazza.
8. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della ZRV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 3/1994 e salvo il caso di revoca o trasformazione.
10. La Regione, previo parere dell’ATC, autorizza le gare cinofile organizzate dalle associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale all’interno delle ZRV su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale, nazionale o regionale secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Le gare possono essere svolte nei periodi stabiliti dal PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all’interno di una singola ZRV è di due. L’autorizzazione può essere concessa ad ENCI, FIDASC od a associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.
11. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
12. L’ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all’interno delle ZRV utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 .
Capo V
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 21
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio.
2. L’autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’istituto, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono produrre, le tecniche di produzione e l’eventuale contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna, coturnice, pernice rossa e fagiano;
e) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
f) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro del centro.
5. Per il rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per il rinnovo dei centri di produzione di fauna selvatica, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa, per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
7. Il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve presentare alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 1° dicembre di ogni anno, un piano annuale di gestione riportante la descrizione delle attività svolte nonché i dati dei censimenti, eventuale piano di cattura e mezzi di cattura da utilizzare.
8. I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro.
9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o di trasformazione.
Capo VI
Aziende faunistico venatorie
Art. 22
Costituzione e rinnovo delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie (AFV) nel rispetto del PFVR, previo parere della Giunta regionale.
2. L’autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.
4. La domanda di nuova autorizzazione di AFV di cui all’articolo 20 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta, da parte degli interessati che rappresentano più del 50 per cento della superficie dei terreni facenti parte dell’istituto, l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’AFV nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’AFV; devono inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all’articolo 25.
5. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione   ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
7. La costituzione dell’AFV può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 90 per cento della superficie ricadente all’interno del perimetro dell’istituto. Il titolare deve chiedere l’inclusione coattiva per tutti i terreni sui quali non ha ottenuto il consenso dei proprietari e/o conduttori, di norma non posti sul perimetro dell’istituto e corrispondenti all’eventuale massimo del 10 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi coattivamente, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. I terreni inclusi coattivamente fanno parte della superficie complessiva dell’istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell’azienda.
8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristico venatorie in aziende faunistico venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all’articolo 63, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
9. La competente struttura della Giunta regionale approva il programma di conservazione e di ripristino ambientale.
10. In caso di modifica del PFVR durante la stagione venatoria, l’attività venatoria all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
12. In caso di rinnovo dell’autorizzazione, alle AFV che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994 , possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
13. Il PFVR prevede la percentuale di superficie boschiva presente nell’AFV.
Art. 23
Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all’articolo 20, comma 3 della l.r. 3/1994 , da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica:
a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda;
b) scelta delle specie in indirizzo e di quelle in incremento come previsto dal PFVR, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente;
c) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla Regione nel PFVR e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;
d) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l’indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell’eventuale reimpianto di vegetazione naturale;
e) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità.
2. Il programma di conservazione e ripristino ambientale deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.
3. Le AFV, previa autorizzazione della competente struttura della Giunta regionale, possono allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa.
Art. 24
Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui   all’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994   è presentato  alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile, anche facendo ricorso, ove disponibili, alle apposite modalità di inserimento digitale.
2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:
a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quella in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dal PFVR. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifiche competenze in materia di gestione della fauna;
b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione garantendo la presenza di popolazioni consistenti della specie in indirizzo privilegiando nella massima misura possibile la riproduzione naturale;
c) piano di prelievo;
d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente: la superficie in ettari destinata alle colture a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica non deve essere inferiore al 3 per cento della superficie aperta;
e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo in strutture recintate;
f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell’annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati;
g) copia del versamento dei conferimenti.
3. Il piano di prelievo prevede:
a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 25 per cento dei capi censiti;
b) l’eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18 della l. 157/1992 ;
c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate;
d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie.
4. Il piano annuale di assestamento e il piano di prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.
5. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell’autorizzazione può proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.
Art. 25
1. Le AFV non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.
2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell’azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata.
3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell’azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo all’interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione. Per l’abbattimento  del cinghiale, in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.
4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.
Art. 26
1. Nel PFVR sono fissate le densità minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria.
2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l’indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di assestamento e prelievo.
3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate nel rispetto del PFVR. Nel PFVR sono individuati i livelli minimi di consistenza della specie in indirizzo che consentono all’azienda di non effettuare immissioni.
4. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo per le immissione del fagiano di utilizzare appositi recinti di ambientamento, secondo i quantitativi definiti per ciascuna azienda faunistico venatoria nel piano annuale.
5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attività venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verifichino epizoozie la competente struttura della Giunta regionale può disporre deroghe al termine del 31 agosto.
Art. 27
Esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AFV è consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.
2. Nelle AFV che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo è consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia.
3. Nelle aziende il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani senza abbattimento, con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro. L’addestramento dei cani con abbattimento è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno.
Art. 28
Aziende faunistico venatorie in ambienti umidi o palustri (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di AFV in ambienti umidi o palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40ettari e deve presentare carattere di continuità.
2. Nelle AFV in ambienti umidi o palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria.   
3. Le AFV in ambienti umidi o palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994 , forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell’inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l’alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.
5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:
a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell’ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ettari di superficie umida o palustre;
b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell’autorizzazione;
c) l’individuazione di un’area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida o palustre compresa nell’azienda faunistico venatoria;
d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie umida o palustre, e la loro tipologia.
Art. 29
Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AFV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AFV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e finalizzati ad accertare l’effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi, degli obiettivi di produzione della fauna;
b) mancata presentazione del piano per due anni consecutivi comportano l’applicazione del procedimento di revoca previsto dall’articolo 22 della l.r. 3/1994 ;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 20, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AFV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 30
Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. All'interno delle AFV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.
2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell’elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell’elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è consentito il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati e la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati  dei singoli registri dei consorziati.
4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
5. Dal 1° febbraio fino all’apertura generale della caccia, per la caccia agli ungulati, non è necessaria l’annotazione sul tesserino venatorio e fa fede il permesso giornaliero rilasciato dall’azienda.
Art. 31
Vigilanza interna alle aziende (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. La vigilanza venatoria nelle AFV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.
Capo VII
Aziende agrituristico venatorie
Art. 32
Costituzione e rinnovo delle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agrituristico venatorie (AAV) nel rispetto del piano faunistico venatorio, previo parere della Giunta regionale.
2. L’autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle AAV.
4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 1 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta da parte degli interessati, che rappresentano più del 50 per cento della superficie dei terreni facenti parte dell’istituto, l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’AAV nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale per il periodo di programmazione;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’AAV, sono evidenziate le eventuali particelle interessate da aree addestramento cani con abbattimento e da recinti.
5. Per le AAV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per le AAV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la domanda di rinnovo è presentata dal titolare e la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione.
7. La costituzione dell’AAV può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 90 per cento della superficie ricadente all’interno del perimetro dell’istituto. Il titolare deve chiedere l’inclusione coattiva per tutti i terreni sui quali non ha ottenuto il consenso dei proprietari e/o conduttori, di norma non posti sul perimetro dell’istituto e corrispondenti all’eventuale massimo del 10 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi coattivamente, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. I terreni inclusi coattivamente fanno parte della superficie complessiva dell’istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell’azienda.
8. L’inclusione dei terreni secondo le modalità di cui al presente articolo non comporta alcun onere né limitazioni al diritto di proprietà.
9. In caso di rinnovo dell’autorizzazione, alle AAV che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994 , possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 21, comma 4 della l.r. 3/1994 .
10. In caso di istanza di trasformazione da AFV in AAV o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all’articolo 63, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere dalla a) alla g).
11. L’autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.
12. In caso di modifica del PFVR durante la stagione venatoria, l’attività venatoria all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse, variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
Art. 33
Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all’articolo 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:
a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
b) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;
d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;
e) le operazioni di miglioramento ambientale che l’azienda intende effettuare annualmente.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 34
Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il titolare dell’AAV, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell’attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato da: abbattimenti, immissioni, numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto e attività faunistico venatorie previste per la stagione successiva, articolate in immissioni e prelievi.
2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresì:
a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie;
b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna;
c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.
3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all’articolo 70.
4. La trasmissione della comunicazione annuale degli interventi avviene in via telematica con le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 35
Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AAV è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 , durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.
2. Nelle AAV è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.
3. Nelle AAV il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
4. Nelle AAV possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi. Per la caccia al cinghiale nelle aree recintate possono essere utilizzati i cani e per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia. La caccia alla lepre è consentita esclusivamente su soggetti immessi all’interno di aree recintate.
5. Nelle AAV possono essere autorizzate recinzioni destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per la lepre ed il cinghiale con e senza abbattimento.
6. I piani di prelievo di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 sono attuati dalle AAV sentiti gli ATC. Gli ATC inoltrano alla Giunta regionale le proprie valutazioni su tali piani.
Art. 36
1. Ad esclusione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale. Gli ungulati, oggetto di immissioni, devono essere detenuti in recinti idonei che non ne permettano la fuoriuscita.
Art. 37
Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AAV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AAV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nel piano pluriennale di riferimento e degli obiettivi gestionali previsti da PFVR anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della comunicazione prevista all’articolo 34 per due anni consecutivi;
b) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi di quanto previsto dal piano pluriennale di riferimento e degli obbiettivi gestionali;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 21, comma 8bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AAV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 38
Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. All'interno delle AAV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.
2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell’elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell’elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzato il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati e la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati  dei singoli registri dei consorziati.
4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
5. Nelle AAV non è obbligatorio annotare la giornata di caccia e i relativi abbattimenti sul tesserino venatorio regionale.
Art. 39
Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. La vigilanza venatoria nelle AAV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.
Capo VIII
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani
Art. 40
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
a) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;
b) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento;
c) aree destinate allo svolgimento di gare cinofile o prove cinotecniche temporanee senza sparo;
d) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con tane artificiali senza abbattimento;
e) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cane limiere e da traccia senza abbattimento.
2. Nelle aree addestramento cani di cui al comma 1 può essere svolta attività con rapaci diurni e notturni, anche senza l'utilizzo del cane, specificandone le modalità all'interno del regolamento di gestione.
Art. 41
Costituzione e rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del PFVR.
2. L’autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani di cui all’articolo 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’area, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’area per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell’elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalità di utilizzazione dell’area. Eventuali variazioni nel corso di validità dell’autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l’approvazione;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’area addestramento cani.
5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
8. L’autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.
9. Nel caso di area ricadente in AAV il titolare dell’azienda stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.
10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.
11. In caso di modifica del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l’attività all’interno dell’area addestramento cani è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell’area addestramento cani.
13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
Art. 42
Esercizio dell’attività (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le autorizzazioni per l’accesso alle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
2. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all’interno di AAV le aree di abbattimento possono essere frazionate.
3. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento, l’abbattimento può essere esercitato solo su fauna d’allevamento di cui all’articolo 24, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , appositamente immessa e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall’ENCI.
4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l’uso di specie selvatiche d’allevamento o con traccia e tana artificiale, secondo le indicazioni dell’ENCI.
5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepre può essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale può essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende agrituristico venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR. Per le immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non può essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell’ENCI.
6. Le recinzioni per l’immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l’immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.
7. Per l’abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.
8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.
9. L’addestramento e l’allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l’attestazione del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.
Art. 43
Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale provvede al controllo sull’attività delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
2. La verificare della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della aree addestramento cani è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
3. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria può essere effettuata da una guardia di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.
4. Nel caso in cui il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento non provveda al pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 24, comma 7 quinquies della l.r. 3/1994 , entro il 30 di aprile di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, si applica l’articolo 24, comma 9 della l.r. 3/1994 .
Capo IX
Aree sottratte alla caccia programmata
Art. 44
Aree sottratte alla caccia programmata (articolo 25 della l.r. 3/1994 )
1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all’articolo 25 della l.r. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l’attuazione del PFVR e ricadono in una delle seguenti fattispecie:
a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l’effettivo svolgimento di un’azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpati. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti.
b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all’innovazione tecnologica.
2. L’autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all’articolo 25 della l.r. 3/1994 ha validità corrispondente alla validità del PFVR.
3. Nelle superfici di cui al presente articolo si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
4. Nelle superfici di cui al presente articolo non vengono riconosciuti i danni arrecati dalla fauna selvatica.
TITOLO III
Detenzione di allevamento di fauna selvatica
Capo I
Allevamento di fauna selvatica
Art. 45
Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 della l.r 3/1994 )
1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 , contiene:
a) la tipologia di allevamento prescelta; b) la localizzazione dell’allevamento;
c) l’elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare;
d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
e) le strutture in dotazione all’allevamento.
2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla struttura competente della Giunta regionale e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
3. Nel registro sono indicati a cura del titolare:
a) il numero di riproduttori e loro origine;
b) la natalità;
c) la mortalità;
d) le cessioni, con l’indicazione del nome dell’acquirente;
e) gli eventi patologici significativi;
f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.
5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all’acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo può essere realizzato in forma digitale o cartacea. In questo caso deve essere compilato in duplice copia, una per l’allevatore e una per l’acquirente, deve riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento. In caso di cessione di uccelli appartenenti all’avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero dell’anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.
6. Le strutture in dotazione all’allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
7. Tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili il cui modello è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, unitamente alla modalità di registrazione.
8. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 05 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi e cinghiale. I capi attualmente detenuti non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agrituristico venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR.
9. L’autorizzazione all’allevamento di specie autoctone appartenenti ai rapaci (ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) è disciplinata dalla normativa vigente in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il soggetto autorizzato comunica alla competente struttura della Giunta regionale l’autorizzazione e l’eventuale cessazione dell’attività.
10. I capi di ungulati provenienti da allevamenti a scopo alimentare, qualora non destinati alla macellazione o ad altri allevamenti autorizzati, possono essere immessi in strutture recintate situate dentro le AFV, le AAV e le aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR.
Art. 46
Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (articolo 39 della l.r 3/1994 )
1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio.
2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell’articolo 26 della l.r. 3/1994 , con tabelle che recano la scritta “Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia”.
3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia.
4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento e deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall’istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:
a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d’età 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d’età 1 metro quadro/capo;
b) per il fagiano di qualità secondo i parametri disposti dalla competente struttura della Giunta regionale: dai venti ai quaranta giorni d’età 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta giorni d’età 2,5 metri quadri/capo e applicando le specifiche disposizioni indicate dalla competente struttura della Giunta regionale;
c) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d’età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d’età 1 metro quadro/capo;
d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo.
5. L’allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.
6. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati autorizzati alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017 sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di animali. La competente struttura della Giunta regionale può definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie.
7. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.
8. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono aderire alle indicazioni prescritte da eventuali disciplinari di qualità predisposti dalla Regione.
9. Il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente articolo e di quanto previsto da eventuali disciplinari di qualità ai quali gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento hanno aderito è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 47
Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. La detenzione e l’allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione regionale. Per le specie autoctone appartenenti ai rapaci (ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) l’autorizzazione alla detenzione è disciplinata dalla normativa vigente in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il soggetto autorizzato ai sensi della suddetta normativa comunica alla competente struttura della Giunta regionale l’autorizzazione e l’ eventuale cessazione della detenzione.
2. Coloro che intendono esercitare l’attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell’unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l’eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto.
3. Coloro che intendono esercitare l’attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. Gli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 non si applicano alla detenzione o allevamento delle specie fagiano, starna e pernice rossa.
5. Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevatore dall’associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell’associazione, il numero di matricola dell’allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell’anello, il numero progressivo e l’anno di nascita del soggetto.
6. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di dieci riproduttori per ogni specie.
7. Oltre che per le finalità specifiche dell’allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento.
8. Tutti gli uccelli detenuti e allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato e accompagnati dalla ricevuta – certificato di provenienza.
9. I soggetti allevati o detenuti ai sensi del presente articolo, appartenenti alle specie di cui all’articolo 49, comma 1 possono essere utilizzati come richiami per l’attività venatoria solo se inanellati ai sensi dell’articolo 34, comma 3 bis della l.r. 3/1994 .
10. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alle modalità di custodia.
Art. 48
Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all’articolo 49.
2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.
3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l’identificazione dei pullus è approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la sigla R.T., gli estremi di identificazione dell’allevatore e il numero progressivo assegnato all’uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T.
5. L'allevatore è il soggetto competente all'acquisizione e marcatura dei soggetti allevati, secondo le specifiche disposizioni approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 49
Uccelli utilizzabili come richiami vivi (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell’anatra.
2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1 e inanellati ai sensi dell’articolo 47, comma 3, dell’articolo 48, comma 4 e dell’articolo 51, comma 2 possono essere utilizzati come richiami vivi per uso di caccia se identificati mediante anello inamovibile e numerato rilasciato ai sensi dell’articolo 34, comma 3 bis della l.r. 3/1994 . L’anello rilasciato dalla Regione Toscana è l’unico ad avere valore legale ai fini dei controlli per la legittima detenzione ed utilizzo. L’obbligo degli anelli identificativi inamovibili e numerati non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell’anatra.
3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori sono registrati nell’apposito portale per la gestione faunistico venatoria regionale.
4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli di cattura devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni.
Art. 50
Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l’attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Il trasporto e l’utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuate:
a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l’altezza non inferiore a 40 centimetri;
d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare.
2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l’altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.
3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione e che mantengono gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità.
TITOLO IV
Cattura di uccelli a scopo di richiamo
CAPO I
Cattura di uccelli a scopo di richiamo
Art. 51
Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalità di assegnazione di richiami catturati (articolo 34 della l.r 3/1994 )
1. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'Sito esternoarticolo 3, comma 4 della l. 157/1992 .
2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.
3. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.
4. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo è vietata.
5. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalità di cui al comma 3.
6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria o modifichino l’opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.
TITOLO V
Appostamenti
CAPO I
Appostamenti
Art. 52
Appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un’apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento, legno o resina.
2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
a) appostamento fisso alla minuta fauna selvatica di norma collocato a terra;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con massimo sviluppo orizzontale di metri 15;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell’acqua, sul margine di uno specchio d’acqua o terreno soggetto ad allagamento;
d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Regione e possono essere provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.
Art. 53
Appostamenti temporanei (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l’uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all’attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2. Sono, altresì, considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l’esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 56, 59 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario del terreno o del conduttore del fondo.
Art. 54
Zone di impianto degli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all’articolo 57. Il PFVR può, altresì, prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili.
2. Gli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della Sito esternol. 157/1992 , permangono fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare di autorizzazione, anche in deroga a quanto indicato al comma 1.
Art. 55
Distanze fra gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi, nel territorio di caccia programmata, deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni:
a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo;
b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 52, comma 2, lettere
c) e d) devono essere costruiti ad almeno 400 metri tra loro.
2. Nel PFVR per la gestione di particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci di cui al comma 1, lettera a) può essere ridotta fino a metri 350.
Art. 56
Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.
2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di:
a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali appostamenti complementari;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d).
3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi.
4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria, ad eccezione della beccaccia, le distanze di cui al comma 2 si applicano limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.
Art. 57
Appostamenti complementari (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b), con una lunghezza massima di metri 5. Tutte le strutture devono comunque essere comprese in un raggio di 35 metri dall’appostamento principale.
2. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) se la superficie del lago artificiale è inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale è superiore a 5 ettari la struttura competente della Giunta regionale può autorizzare l’impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) devono rispettare la distanza minima di 80 metri dall’appostamento principale e dagli altri eventuali complementari.
Art. 58
Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 l.r. 3/1994 )
1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all’orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2) lettere a), b) e c) o dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2), lettera d).
2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 55 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell’entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
Art. 59
Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nell’impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalità previste dall’articolo 58, comma 1.
2. La distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche in caso di impianto di appostamenti complementari. In tal caso la distanza dall’area a divieto di caccia è misurata dal centro dell’appostamento complementare.
3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.
4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell’articolo 33 della l. r. 3/1994 , ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.
5. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) agli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto;
b) agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
Art. 60
Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, con un margine di tolleranza di 5 metri, e deve essere dichiarata, ai sensi Sito esternod.p.r. 445/2000 la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l’appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari.
2. La competente struttura della Giunta regionale, fermo restando il numero degli appostamenti fissi rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990 a livello regionale secondo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 3 della l. 157/1992 , autorizza per ciascun territorio provinciale un ulteriore numero di appostamenti fissi in numero non superiore al 30 per cento di quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.
3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica agli interessati l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s’intende accolta.
4. La Regione rilascia, fino al concorso del raggiungimento del limite numerico di cui al comma 2, le autorizzazioni ancora disponibili secondo il seguente ordine di priorità:
a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all’INPS;
c) soggetto richiedente più anziano di età.
5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per appostamento fisso che vanno a interferire tra loro rispetto alle distanze minime e previste all’articolo 55, comma 1, o che eccedano eventuali limiti posti ai sensi dell’articolo 59, comma 1 la struttura competente della Giunta regionale provvede a rilasciare l’autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorità:
a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all’INPS;
c) soggetto richiedente più anziano di età.
6. I titolari di autorizzazione per appostamento fisso devono essere in possesso di porto d’armi ad uso di caccia.
7. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 , possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono essere titolari al massimo di cinque appostamenti fissi per tutto il territorio regionale situati in qualunque ATC toscano ad esclusione dei titolari degli appostamenti autorizzati in numero superiore a cinque antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
8. Solo i cacciatori residenti anagraficamente in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Gli appostamenti autorizzati ai cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano validi in deroga a quanto previsto al comma 8, a condizione che il cacciatore sia iscritto all’ATC in cui si trova l’appostamento.
10. Nelle AFV, le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente al titolare dell’azienda in possesso di porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali requisiti da questi formalmente designata.
11. L’autorizzazione all’appostamento fisso deve essere esibita anche in copia al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell’appostamento.
12. Il titolare dell’autorizzazione deve esporre in modo visibile sull’esterno dell’appostamento principale e sugli eventuali appostamenti complementari le tabelle rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale recanti la scritta “Appostamento fisso di caccia - sigla della provincia, numero progressivo sigla tipo appostamento”. In luogo della tabella originale può essere esposta all’esterno dell’appostamento principale e sugli eventuali complementari una copia della tabella.
13. L’autorizzazione in corso di validità può essere trasferita dal titolare ad altro cacciatore, nel rispetto dei limiti di cui al comma 7, previa richiesta scritta alla competente struttura della Giunta regionale nella quale viene dichiarato, ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , la disponibilità dei luoghi in cui è collocato l’appostamento. Per gli appostamenti in corso di validità, in caso di decesso del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita al primo della lista dei frequentatori, se in possesso di porto d’armi o a persona da lui individuata, all’interno della lista dei frequentatori, in possesso del porto d’armi nel termine massimo di centoventi giorni dal decesso, mediante comunicazione scritta di chi acquisisce la titolarità in cui si dichiara il consenso del proprietario del terreno.
14. In caso di trasferimento dell’autorizzazione ad altro cacciatore ai sensi del comma 13 l’appostamento è considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente, anche ai fini del rispetto delle distanze.
15. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato è presentata alla competente struttura della Giunta regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto richiesto con le modalità dei sistemi di riferimento di cui al comma 1, dichiarando la disponibilità dei luoghi ove intende trasferire l’appostamento già autorizzato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la competente struttura della Giunta regionale comunica al richiedente, l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s’intende accolta.
16. Per finalità statistiche e di controllo la competente struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto degli appostamenti fissi.
Art. 61
Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Dopo il primo anno di validità dell’autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell’autorizzazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell’appostamento. Il titolare dell’autorizzazione deve inviare l’attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all’apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi.
2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 , non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il termine del 31 marzo.
3. Le autorizzazioni per l’appostamento fisso decadono:
a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all’articolo 60;
c) in caso di sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l’appostamento a meno di richiesta di una nuova collocazione da parte del titolare. La richiesta deve pervenire al settore competente entro sessanta giorni dalla comunicazione di indisponibilità;
d) in caso di mancato rinnovo della licenza di caccia da parte del titolare o di revoca della stessa fatto salvo quanto previsto all’articolo 60, comma 13;
e) in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale dovuta per ciascuna annualità entro il temine fissato dal comma 1.
4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.
5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell’attività o dalla notifica degli atti di decadenza o presa d’atto della rinuncia, il titolare dell’autorizzazione provvede alla rimozione di tutti gli appostamenti e delle eventuali strutture, nonché alla riconsegna alla struttura competente della Giunta regionale delle tabelle e dell’originale dell’autorizzazione. Per gli appostamenti il cui titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui ai commi 1 e 2, il termine per la rimozione è fissato al 30 giugno del medesimo anno.
Art. 62
Distanze per il recupero dei capi feriti e l’allenamento e addestramento dei cani (articolo 34 della l.r 3/1994 )
1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile per un raggio di 50 metri dall’appostamento, purché si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata.
2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) e i cacciatori da loro autorizzati all’uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile all’interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell’argine di contenimento del lago.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.
4. E’ vietato l’allenamento e l’addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d) o 100 metri dal centro dell’appostamento in caso di appostamenti di cui all’articolo 52, comma 2, lettera c).
Art. 63
Accesso all’interno degli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Il titolare dell’autorizzazione per appostamento fisso comunica in fase di conferma annuale alla competente struttura della Giunta regionale l’elenco dei frequentatori dell’appostamento.
2. L’accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie è possibile solo in presenza del titolare o di un appartenente alla lista dei frequentatori di cui al comma 1.
3. Il soggetto che usufruisce dell’appostamento fisso deve essere munito anche di copia della autorizzazione e copia del versamento in corso di validità da esibire in caso di controllo.
Art. 64
Uso di richiami negli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.
2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.
3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2, lettera a) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella e quelli di cui alla lettera d) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.
4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all’impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull’argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall’argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall’argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera.
5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l’uso di richiami vivi appartenenti all’ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d) è consentita l’utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.
TITOLO VI
Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati
CAPO I
Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati
Art. 65
Organizzazione della gestione (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette.
Art. 66
Monitoraggio degli ungulati (articolo 13 quater della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio e la redazione dei piani di prelievo degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dei responsabili delle aree protette.
2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti nell’apposito portale per la gestione faunistico venatoria regionale. Gli ATC si dotano di sistemi “web-gis” di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il portale regionale e ne garantiscono l’accesso da parte degli uffici regionali.
3. Fino alla predisposizione del portale regionale per la gestione faunistico venatoria i dati di cui al comma 2 devono essere inviati con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unità di gestione.
Art. 67
Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati, relativa al territorio di propria competenza, si avvalgono di un tecnico abilitato esperto in gestione faunistica nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.
2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio è costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti:
a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;
b) ripartizione del prelievo tra classi di sesso e di età effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;
c) piano di prelievo per ciascuna unità di gestione e sua ripartizione tra classi di sesso e di età.
3. Gli ATC ed i soggetti responsabili delle unità di gestione inseriscono entro il 30 aprile le informazioni di cui al comma 2 nell’apposito portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografiche sono prodotte in formato digitale shapefile.
4. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'articolo 66, anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC ed i responsabili delle unità di gestione. La competente struttura della Giunta regionale può chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attività di prelievo e della prevenzione dei danni.
5. La proposta di piano, articolata per unità di gestione, è approvata dalla Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA per i piani adottati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto legge 39 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e misure urgenti in materia tributaria e finanziaria).
6. Il prelievo selettivo della specie cinghiale nelle aree vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.
Art. 68
Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie. La proposta è elaborata sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione.
2. L'attuazione degli interventi di prelievo per gli ungulati è organizzata dai soggetti gestori delle unità di gestione incluse nelle aree non vocate.
3. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie, da apporsi sui capi abbattuti. Tali contrassegni sono consegnati ad ogni cacciatore che ne faccia richiesta. Il soggetto gestore fornisce inoltre le schede di abbattimento, attivando forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale. Il possesso del contrassegno inamovibile rappresenta condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti.
4. Il calendario venatorio fissa i periodi e gli orari per il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata e con la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca. Gli ATC disciplinano le modalità attuative delle diverse tipologie di prelievo. Nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre. Nella caccia in girata i partecipanti, in possesso di iscrizione nell’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva, non possono essere superiori a venti compreso il conduttore di cane limière abilitato.
5. I cacciatori di ungulati nelle attività di cui al comma 4 debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.
6. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori che esercitano il prelievo nelle aree non vocate, la disponibilità a svolgere attività di monitoraggio anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attività suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, può comportare l’esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva.
7. Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.
Art. 69
Compiti dell’ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articolo 12 della l.r. 3/1994 )
1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell’ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;
b) individua il responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;
c) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all’ATC; ripartisce fra ciascuna unità di gestione i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi per specie e classe di età. Qualora risulti necessario, provvede alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle sottozone di prelievo;
d) individua, per le aree vocate, le modalità e la localizzazione dei prelievi;
e) stabilisce l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all’ATC;
f) cura la consegna dei contrassegni inamovibili multispecie in quantità adeguata al rapporto fra cacciatori e piano di prelievo, da porre sui capi abbattuti. Cura l’allestimento e la gestione degli eventuali punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Su indicazione della competente struttura della Giunta regionale organizza la raccolta di campioni biologici ed altri dati sui capi abbattuti o comunque pervenuti. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l’organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;
g) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati del prelievo realizzato, dei censimenti effettuati e le proposte di piano;
h) inserisce mensilmente nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati georeferenziati relativi ai danni periziati nonché i dati relativi alle opere di prevenzione dei danni predisposte;
i) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale dati geo-referenziati relativi alla suddivisione del territorio dell'ATC nelle diverse unità di gestione, distretti e istituti di competenza, per ciascuna specie di ungulati presenti e, per il cinghiale, la suddivisione in aree di braccata delle aree vocate;
l) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
m) può destinare, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, non vocate e ZRV ai cacciatori provenienti da altri ATC o da altre regioni o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. La quota suddetta è comprensiva dell’iscrizione all’ATC. Nel caso di non completamento della quota, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto;
n) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni;
o) per la gestione del cinghiale in area vocata, invia alla Regione Toscana un report, redatto su apposita modulistica indicata dalla competente struttura della Giunta, entro il 31 marzo, dove si evince, per ogni distretto di area vocata il cui territorio è assegnato in maniera diretta alle squadre: il piano di prelievo assegnato, il numero della uscite, il numero dei capi abbattuti, i danni periziati per il territorio di competenza.
Art. 70
Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994 )
1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie al di fuori dei recinti, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell’autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'articolo 66.
2. Il titolare provvede ad inserire nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale o ad inviare con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato.
3. I risultati di prelievo debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabilito possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati.
4. Nelle AFV e nelle AAV al di fuori dei recinti il prelievo selettivo può essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre regioni o da cacciatori accompagnati da personale abilitato.
5. Gli ungulati abbattuti all’interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall’azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale.
6. Nelle AFV, nelle AAV e nei recinti interni alle stesse durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale può essere esercitata in selezione, in forma singola, in girata e in braccata indipendentemente dalla vocazionalità del territorio. Il titolare organizza il prelievo nel rispetto dei piani di prelievo assegnati, con l’obiettivo del suo completamento.
7. Il titolare dell’AAV situata in area vocata, sentiti gli ATC, organizza il prelievo del cinghiale in braccata, indicando le giornate, le modalità ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione da parte dell’ATC questi può organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione agli ungulati in area vocata.
Art. 71
Recupero dei capi feriti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell’ATC od il soggetto gestore di altra unità di gestione nel territorio di propria competenza, organizza le attività di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori abilitati di cani da traccia ed iscritti negli albi di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e).
2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.
3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili anche nei giorni e orari di divieto.
4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio cacciabile possono essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.
Art. 72
Verifiche sui capi abbattuti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC possono stabilire forme, modi e tempi per eventuali verifiche dei capi abbattuti.
2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, il cacciatore è tenuto a raccogliere materiale organico del capo abbattuto.
3. Per il monitoraggio sanitario i responsabili dei distretti e delle altre unità di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.
5. Su tutti gli ungulati abbattuti sono apposti i contrassegni inamovibili forniti dal soggetto gestore dell’unità di gestione. Tale contrassegno identifica il capo abbattuto per il trasporto e/o conferimento alla filiera alimentare, deve essere conservato assieme al trofeo o ai reperti biologici detenuti, a riprova della legittima provenienza dei medesimi.
CAPO II
Caccia al cinghiale
Art. 73
Requisiti e mezzi per l’esercizio della caccia al cinghiale (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:
a) i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’articolo 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;
b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;
c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;
d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;
e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.
2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.
3. Nel calendario venatorio può essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola e in girata in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, forniti dall’ATC, per il territorio di propria competenza.
4. La competente struttura della Giunta regionale, con specifico provvedimento può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
5. La struttura competente della Giunta regionale gestisce l’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva inserito nel portale RT CACCIA nel quale, per ogni cacciatore, sono registrate le abilitazione possedute.
6. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:
a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne;
c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.
7. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve.
8. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 6, lettera b) munite di ottica e lettera c).
Art. 74
Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.
2. L'ATC può differenziare, prima dell’inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze.
3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti agli appositi registri regionali. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando apposito modulo disponibile sul portale RT CACCIA.
4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno 25iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo ATC e ad un solo distretto. Presso ogni ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti. Gli ATC, sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio di propria competenza, possono derogare al presente comma, individuando un numero minimo di partecipanti alla braccata anche maggiore. Nel caso l’ATC proceda alla deroga deve darne comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale quando viene comunicato il periodo di braccata.
5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 15 cacciatori, di cui almeno 10 iscritti alla squadra. Gli altri partecipanti alla braccata non iscritti alla squadra ospitante sono annotati come ospiti nel registro delle presenze giornaliere. Gli ATC, sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio di propria competenza, possono derogare ai limiti stabiliti al presente comma, stabilendo un numero maggiore di partecipanti alla braccata. Nel caso l’ATC proceda alla deroga, deve darne comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale quando viene comunicato il periodo di braccata.
6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, ovvero cacciatori non iscritti alla squadra, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 73.
7. Fra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno i responsabili delle squadre presentano domanda all’ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l’elenco dei cacciatori iscritti all’ATC facenti parte della squadra. Per far parte della squadra, i cacciatori devono essere in regola con il pagamento dell’ATC entro il 15 maggio.
8. L’ATC assegna le aree di caccia secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. L’eventuale assegnazione diretta alle squadre presuppone l’accordo della maggioranza delle squadre iscritte al distretto, rappresentate dal capo squadra. In caso di parità, vale la presenza media dei cacciatori riferita alle ultime tre stagioni venatorie per ogni squadra. L’accordo può avere una durata massima di cinque anni rinnovabile dall’ATC previo accordo della maggioranza delle squadre iscritte al distretto.
9. L’ATC può revocare l’assegnazione diretta, in qualsiasi momento, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto;
b) mancata realizzazione del piano annuale di gestione dell’area assegnata;
c) eventuale variazione dei confini dell’area vocata oggetto di assegnazione.
10. L’ATC revoca l’assegnazione diretta con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nel caso di aumento del 15 per cento dei danni, misurati in quantità, rispetto alla media dei tre anni precedenti.
11. Qualora l’ATC individui le aree di battuta, queste sono segnate sul registro e nel sistema di teleprenotazione.
12. Il responsabile della braccata deve compilare la scheda delle presenze ed al termine della giornata di caccia la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Sono ammesse variazioni alla lista effettuate dal responsabile durante la giornata di caccia. Le schede rilasciate dall’ATC devono essere riconsegnate all’ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure possono essere sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.
13. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
14. Le squadre di cui al comma 4 in accordo con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.
15. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in ogni distretto vengono verificate le consistenze economiche relative ai danni provocati da fauna selvatica in rapporto alla stessa data dell'anno precedente. Nel caso si verificasse un aumento significativo di tali danni la competente struttura della Giunta regionale può provvedere alla riduzione di una parte del territorio vocato assegnato al distretto e ad apportare le necessarie misure gestionali in accordo con gli ATC, tese al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni stessi nella successiva stagione venatoria.
CAPO III
Prelievo selettivo degli altri ungulati
Art. 75
Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 1, lettera m) e all’articolo 70, comma 4 dai cacciatori abilitati e iscritti nell’apposito registro regionale.
2. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento, può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
3. La caccia di selezione esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati, con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta.
4. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne, con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.
5. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:
a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;
6. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
Art. 76
Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori che hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi, nell’ATC di residenza venatoria, ad un solo distretto posto in area vocata per ciascuna specie ad esclusione dei cacciatori residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC che possono iscriversi anche ad un altro distretto in area vocata per ciascuna specie. I cacciatori possono iscriversi anche ad un distretto per ciascuna specie in ciascuno degli ulteriori ATC a cui risultano iscritti.
2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione.
3. Il comitato di gestione dell’ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati, privilegiando coloro che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel PFVR sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.
4. Il comitato di gestione può destinare la cessione di una quota fino al 20 per cento di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure ad altri cacciatori in possesso di abilitazione o accompagnati da cacciatori abilitati iscritti al distretto. La quota di cessione è comprensiva dell’iscrizione all’ATC. Nel caso di non completamento della quota di capi abbattibili, il comitato assegna i capi in avanzo ai cacciatori del distretto.
5. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
6. L’ATC dispone, nel territorio di competenza, le modalità di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, favorendo la rotazione delle prenotazioni e la piena fruizione dei punti e dei percorsi di tiro, nonché dei settori di prelievo. L’ATC dispone inoltre la raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite ed il controllo dei capi abbattuti.
7. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 71 e 72.
Art. 77
Controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994 )
1. Il proprietario o conduttore dei fondi sui quali si realizzano piani di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 3/1994 , segnala la propria disponibilità a collaborare con la Regione per l’attuazione del piano tramite la procedura informatizzata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 ).
CAPO IV
Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER
Art. 78
1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER (Aree delle popolazioni di cervo appenninico condivise tra Toscana ed Emilia Romagna) ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.
2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso il coordinamento di programmi e metodi fra le Regioni interessate considerando in modo unitario le popolazioni.
Art. 79
Comprensorio e organi di gestione (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. I confini dei comprensori sono definiti dalla Regione nel PFVR.
2. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori, a loro volta divisi in unità di gestione (distretti, istituti faunistici, aree protette), che rappresentano la base minima territoriale per l’ attività gestionale. Le unità di gestione del cervo non possono frazionare le analoghe unità del capriolo. Le unità di gestione sono di tipo conservativo o parzialmente conservativa.
3. Nelle unità di gestione non conservative non appartenenti ai comprensori ACATER il prelievo può essere concesso per periodi temporali di maggiore durata, tenendo conto dei danni e degli impatti sulle attività antropiche.
4. Per ciascun comprensorio viene individuata una commissione tecnica.
Art. 80
Coordinamento interregionale (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Le Regioni che condividono porzioni della stessa popolazione di cervo appenninico si coordinano nella gestione dei censimenti e dei prelievi scambiandosi annualmente le informazioni e condividendo i dati. I referenti per tali attività sono individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 81
Commissione tecnica (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La commissione tecnica è composta da due funzionari tecnici nominati dalla competente struttura della Giunta regionale e da due tecnici nominati dagli ATC ricadenti nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l’ente di gestione può nominare un proprio referente.
2. La commissione tecnica analizza le proposte di piano operativo annuale formulate dagli ATC competenti territorialmente sulla base dei dati sulla popolazione raccolti nelle singole unità di gestione.
3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all’elaborazione dei dati.
4. La commissione tecnica ha il compito di:
a) predisporre il piano annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale;
b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;
c) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;
d) fornire supporto alla Regione per l’ attivazione del piano annuale operativo.
5. In caso di disaccordo fra i tecnici componenti la commissione, prevalgono le indicazioni dei tecnici indicati dalla Giunta regionale.
6. La commissione tecnica ha una durata di cinque anni.
Art. 82
Piano annuale operativo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC competenti territorialmente coordinandosi tra loro e con i referenti delle unità di gestione incluse nel comprensorio propongono entro il 31 maggio alla commissione tecnica il piano annuale operativo relativo alla popolazione.
2. Il piano annuale operativo contiene:
a) l’individuazione cartografica e l’aggiornamento dell’areale riproduttivo e annuale della popolazione;
b) l’individuazione dei sub-comprensori e delle unità di gestione in essi ricadenti;
c) i dati di consistenza e di struttura della popolazione;
d) i risultati dei prelievi effettuati nelle annate precedenti e lo sforzo di caccia;
e) l’organizzazione della gestione faunistica venatoria dei sub-comprensori e delle unità di gestione, la realizzazione dei centri di sosta e di controllo dei capi abbattuti;
f) l’eventuale definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
g) il piano di prelievo ripartito per classi di sesso ed età e per unità di gestione;
h) la suddivisione degli introiti di gestione derivanti dalla cessione delle quote di prelievo e dei contributi annuali versati dai cacciatori dell’anno precedente e la loro destinazione.
3. I dati di cui alle lettere b),c), d) e g) sono inseriti nel portale regionale.
Art. 83
Organizzazione del prelievo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell’ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo è ripartito nei sub-comprensorio e nelle unità di gestione. Nelle unità di gestione esterne agli ATC è prevista una specifica assegnazione di quota parte del piano di prelievo, sulla base della superficie e della vocazione di ciascuna unità di gestione.
3. Il prelievo nel sub-comprensorio ricadente in area non vocata è assegnato “a scalare” fino al 80 per cento del piano. La restante parte dei capi in prelievo può essere assegnata direttamente a cacciatori singoli o a gruppi.
4. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo può iscriversi ad un solo sub-comprensorio regionale.
5. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente, inclusi i danni alle coltivazioni provocati dalla specie. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione di cui al presente comma.
Art. 84
Assegnazione dei prelievi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’assegnazione di una quota di capi da prelevare alle AFV e alle AAV, di cui all’articolo 83, comma 2, rientra nel piano di prelievo del sub-comprensorio in cui ricade l’azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste dagli ATC per i distretti confinanti.
2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.
Art. 85
Modalità di prelievo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo dei soggetti previsti dal piano annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.
Titolo VII
Abilitazioni all’esercizio venatorio e altre abilitazioni
Capo I
Abilitazione all’esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati
Art. 86
Presentazione delle domande per gli esami di abilitazione (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti anagraficamente o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana, oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno, e aver superato la prova pratica di tiro secondo quanto previsto al comma 5.
2. La domanda di partecipazione agli esami è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda è allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nella domanda di partecipazione il richiedente può scegliere la sede territoriale ove sostenere l’esame.
3. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa da quella approvata dalla competente struttura della Giunta regionale e presente sul sito web della Regione Toscana.
4. La Giunta regionale, con apposita delibera, può stabilire le modalità per le eventuali abilitazioni dei cacciatori non residenti anagraficamente, né domiciliati in Toscana, aventi comunque residenza venatoria in Toscana.
5. La prova pratica di tiro consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro, è comunque considerato valido. Per l’uso dell’arco la prova di tiro è effettuata e certificata da un istruttore di tiro abilitato, previo lo svolgimento di una prova di tiro sul campo da una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.
Art. 87
Materie di esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e all’esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio; f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.
2. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:
a) caratteristiche delle specie ungulate;
b) concetti di ecologia applicata;
c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
d) riqualificazione ambientale e faunistica;
e) ecologia;
f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età);
g) monitoraggio;
h) pianificazione del prelievo;
i) ispezione dei capi abbattuti;
l) tecniche di prelievo e balistica;
m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
n) trattamento dei capi abbattuti;
o) normativa di riferimento.
3. Ai fini della verifica della conoscenza delle materie d’esame per le abilitazioni di cui ai commi 1 e 2, la competente struttura della Giunta regionale può costituire, tramite pubblicazione di un avviso pubblico, un elenco di esperti utilizzabile nella composizione delle commissioni d’esame di cui all’articolo 29 l.r. 3/1994 .
Art. 88
Comunicazione della sessione d’esame (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. La comunicazione della data, dell’orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell’esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.
Art. 89
Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994 )
1. L’esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacità di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.
2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.
4. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 90
Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. L’esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta ed una prova orale nelle materie di cui all'articolo 87, comma 2. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.
2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.
3. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo verte su venticinque quiz. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi un massimo di cinque errori. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
4. Il superamento dell’esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino e al muflone e al cervo.
5. L'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e una prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
6. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori: con sei errori il candidato non è abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
7. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.
8. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
Art. 91
Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Per l’esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell’articolo 87, comma 2. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l’accesso all’esame di abilitazione è necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle associazioni venatorie, agricole e ambientali e aver superato la prova di tiro secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 5.
3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell’ATC o delle associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all’inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l’elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l’elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.
4. Non è necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l’esame di cui al presente articolo.
5. Per il rilascio dell’abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell’articolo 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva è richiesto solo il superamento della una prova scritta e la propedeutica prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all’articolo 86, comma 5.
6. Per il rilascio dell’abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.
7. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
8. L’abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.
Art. 92
Assenze, esiti degli esami e attestato d’idoneità (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l’assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.
2. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata. La seconda prova orale, indipendentemente dalla sede regionale prescelta, può essere sostenuta non prima di quindici giorni dalla prima prova orale non superata. Le prove di esame vengono di norma svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione può valutare l’opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.
3. Gli esiti degli esami di abilitazione sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del solo elenco dei candidati risultati idonei.
4. L’attestato di idoneità è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell’esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell’attestato può essere oggetto di delega.
Capo II
Altre abilitazioni
Art. 93
Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994 )
1. Il corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull’argomento e si articola in dodici ore di lezione. La frequenza al corso è obbligatoria.
2. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
3. Le materie e le modalità di svolgimento del corso sono definite con delibera della Giunta regionale. I corsi abilitativi per le diverse specie possono essere modulati.
4. Per il conseguimento dell’abilitazione per controllo l’istanza di partecipazione al corso è presentata al soggetto organizzatore del corso utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici.
6. L’ abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
7. Il soggetto organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale l’elenco dei partecipanti al corso e l’esito delle verifiche finali di apprendimento.
8. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con proprio atto iscrive gli abilitati nell’apposito albo.
9. Per frequentare i corsi di abilitazione al controllo delle specie ungulate è necessario essere iscritti, per ciascuna specie, nel relativo registro di cui all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 .
Art. 94
Altre abilitazioni (articolo 29 della l.r. 3/1994 )
1. I contenuti e le modalità dei corsi per l’abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane limiere, i corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e le abilitazioni cinofile, nonché i corsi per operatore grandi carnivori, sono disciplinati con delibera della Giunta regionale. I corsi possono essere svolti in collaborazione con le associazioni venatorie, l’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e la Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC).
2. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
3. Le istanze di partecipazione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane da limiere e per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma, nonché per operatore grandi carnivori, devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. La competente struttura della Giunta regionale può riconoscere su richiesta, mediante specifico atto, l’equipollenza alle abilitazioni rilasciate da altre regioni a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane limiere e per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma. L’equipollenza è concessa previa verifica dei percorsi abilitativi e delle prove d’esame sostenute dal richiedente.
5. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità di Guardia Venatoria Volontaria rilasciati da altre regioni a seguito di superamento di apposito esame ai sensi dell'articola 27, comma 4 della l. 157/1992, previa frequentazione obbligatoria di apposito corso di aggiornamento alla normativa regionale.
Titolo VIII
Portale per la gestione faunistico venatoria – RT CACCIA
Capo I
Portale per la gestione faunistico venatoria – RT CACCIA
Art. 95
Finalità e definizione del portale per la gestione faunistico venatoria – RT CACCIA (articolo 10 della l.r. 3/1994 )
1. La Regione predispone il portale per la gestione faunistico venatoria denominato RT CACCIA quale piattaforma informatica di supporto finalizzata alla gestione dell’anagrafe venatoria, alla raccolta e analisi dei dati e informazioni relativi alla gestione faunistico venatoria, alla consultazione della cartografia digitale.
2. Il portale RT CACCIA costituisce lo strumento per le attività dell’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria di cui all’articolo 10 della l.r. 3/1994 e il canale informatizzato di comunicazione e consultazione dei dati da parte degli utenti e soggetti gestori.
3. Il portale RT CACCIA è gestito dalla competente struttura della Giunta regionale, ed è accessibile agli ATC, ai Comuni e ai soggetti terzi di cui all’articolo 5 bis della l.r. 3/1994 , previa autenticazione, per l’inserimento dei dati di rispettiva competenza.
4. Nel portale RT CACCIA e negli altri portali ad esso collegati sono inseriti i seguenti dati:
a) anagrafica regionale dei cacciatori, con indicazione per ciascuno dei dati anagrafici, degli ATC utilizzati, delle abilitazioni ed autorizzazioni possedute, dei distretti/ squadre di iscrizione;
b) catasto degli appostamenti fissi di caccia;
c) cartografia consultabile degli ATC, degli istituti faunistici, del catasto degli appostamenti fissi di caccia, della vocazione faunistica del territorio, dei distretti/subunità di gestione;
d) monitoraggio della stima, consistenza e distribuzione delle popolazioni faunistiche;
e) piani annuali di prelievo faunistico e di controllo delle aree di gestione e degli istituti privati;
f) entità e distribuzione geografica dei prelievi faunistici, delle catture e delle immissioni, articolate per istituti/unità di gestione venatoria;
g) entità dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e alle infrastrutture e misure di prevenzione adottate, possibilmente georeferenziati;
h) strumenti di comunicazione di uscita/rientro degli interventi di prelievo venatorio e controllo faunistico e dati relativi al loro esito.
5. Le modalità di implementazione e di aggiornamento del portale RT CACCIA sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Sito esternod. lgs. 196/2003 .
6. La Regione promuove l’implementazione dei contenuti del portale RT CACCIA favorendone l’integrazione con analoghi strumenti degli ATC.
Art. 96
Presentazione delle istanze relative ai procedimenti amministrativi in materia faunistico venatoria (articolo 10 della l.r. 3/1994 )
1. Le istanze che sulla base delle disposizioni vigenti sono presentate in modalità cartacea possono essere presentate anche in via telematica mediante l’accesso al portale della Regione Toscana RT CACCIA.
2. Con atto della competente struttura della Giunta regionale, sono individuate le istanze da presentare esclusivamente in modalità telematica tramite il portale RT CACCIA.
Titolo IX
Disposizioni finali
Capo I
Disposizioni finali
Art. 97
Differimento dell’efficacia delle disposizioni del presente regolamento ed abrogazioni
1. Le disposizioni del presente regolamento sono efficaci a decorrere dal 1 febbraio 2023 e da tale data è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 05 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.