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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 68
Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie. La proposta è elaborata sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione.
2. L'attuazione degli interventi di prelievo per gli ungulati è organizzata dai soggetti gestori delle unità di gestione incluse nelle aree non vocate.
3. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie, da apporsi sui capi abbattuti. Tali contrassegni sono consegnati ad ogni cacciatore che ne faccia richiesta. Il soggetto gestore fornisce inoltre le schede di abbattimento, attivando forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale. Il possesso del contrassegno inamovibile rappresenta condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti.
4. Il calendario venatorio fissa i periodi e gli orari per il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata e con la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca. Gli ATC disciplinano le modalità attuative delle diverse tipologie di prelievo. Nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre. Nella caccia in girata i partecipanti, in possesso di iscrizione nell’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva, non possono essere superiori a venti compreso il conduttore di cane limière abilitato.
5. I cacciatori di ungulati nelle attività di cui al comma 4 debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.
6. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori che esercitano il prelievo nelle aree non vocate, la disponibilità a svolgere attività di monitoraggio anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attività suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, può comportare l’esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva.
7. Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.