Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 43
Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale provvede al controllo sull’attività delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
2. La verificare della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della aree addestramento cani è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
3. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria può essere effettuata da una guardia di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.
4. Nel caso in cui il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento non provveda al pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 24, comma 7 quinquies della l.r. 3/1994 , entro il 30 di aprile di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, si applica l’articolo 24, comma 9 della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.