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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 12
Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva, aventi residenza sia anagrafica che venatoria in Toscana, possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.
2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 .
3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.