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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 10
Cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni possono chiedere l’iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l’avvenuta rinuncia all’ATC di residenza della propria regione. Possono in ogni caso chiedere l’iscrizione ad ulteriori ATC toscani non di residenza venatoria.
2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l’ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 10 per cento del totale dei cacciatori ammissibili.
3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell’ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite come indicato al comma 2. Il comitato decide in merito all’iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4);
b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5); c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3);
d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprietà.
4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell’Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.