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Regolamento 28 settembre 2022, n. 31/R

Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 settembre 2022




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l’articolo 69;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 aprile 2022;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del 31 gennaio 2022, n. 6 (Regolamento interno della Giunta regionale);


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 16 maggio 2022;


Visto il parere favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 luglio 2022;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2022, n. 1018;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di assicurare organicità alle disposizioni in materia di procedure selettive, si provvede alla loro revisione, intervenendo in particolare sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sulle domande di ammissione alla selezione;


2. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina introdotta dal legislatore nazionale in tema di strumenti digitali utilizzabili per la presentazione delle domande di ammissione alle pro-cedure concorsuali di cui all’Sito esternoarticolo 247, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misu-re urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connes-se all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 17 luglio 2020, n. 77 , si provvede alla parziale revisione delle norme in tema di modalità di presentazione delle candidature;


3. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina introdotta dal legislatore nazionale in tema di ausili per la partecipazione alle procedure concorsuali dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 4 bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 6 agosto 2021, n. 113 , si procede alla definizio-ne delle relative modalità applicative, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021 (Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento), attuativo del citato articolo;


4. Al fine di dettare una organica disciplina dei compensi spettanti ai componenti esterni e interni delle commissioni esaminatrici, in coerenza con quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) e con l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti della Toscana con deliberazione n. 11 del 16 febbraio 2022, si provvede alla ridefinizione dei soggetti titolati alla per-cezione dei compensi e delle entità dei medesimi;


5. Al fine di assicurare la coerenza con quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccina-zioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si introduce una disciplina delle modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali;


6. E’ opportuno modificare talune disposizioni in tema di attività extraimpiego, con particolare riferimento alla casistica degli incarichi aventi valenza interna per i quali è prevista la remunerazione, e alla ridefinizione delle modalità di svolgimento degli incarichi conferiti in rappresentanza e per conto della Giunta e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.


Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Nella rubrica dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") le parole: “
lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere a) e b)
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
L’amministrazione, ove lo ritenga necessario
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nelle selezioni per soli titoli di cui al comma 1, lettera b), l’amministrazione, ove sia richiesta una specifica professionalità
”.
Art. 2
Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato. Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 4 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
anche per l’assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta
” sono sostituite dalle seguenti: “
anche per l’assunzione dello stesso soggetto per più di una volta
”.
2. Al comma 5 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
tra quelli previsti dal bando o di un altro specifico requisito
” sono sostituite dalle seguenti: “
o di un altro specifico requisito tra quelli previsti dal bando
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
dalla medesima graduatoria dalla quale è stato assunto
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla medesima per l’attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato
”.
4. Al comma 6 bis dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: “,
pur
utilmente collocato in una graduatoria regionale,
”.
5. Al comma 6 ter dell’articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “.
La rinuncia si realizza anche
” sono sostituite dalla seguente: “
oppure
”.
Art. 3
Selezione per esami. Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 5
1. Il bando di selezione definisce le modalità di svolgimento della prova scritta, che può consistere in un elaborato scritto, in un questionario a risposte sintetiche e/o in domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità ed attitudini e la professionalità dei candidati.
2. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito il ricorso ad una ditta specializzata, cui può essere affidata la somministrazione delle prove, nonché, nei casi in cui la prova scritta si svolga sotto forma di domande a risposta multipla, la correzione delle medesime tramite sistemi automatizzati.
3. Per particolari professionalità il bando di selezione può prevedere lo svolgimento di prove attitudinali con la modalità dell’assessment center oppure può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.
”.
Art. 4
Prove preselettive. Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 9
1.
Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a domande a risposta multipla, anche a carattere psico-attitudinale. Possono essere affidate a ditte specializzate la predisposizione, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, la somministrazione e la correzione delle prove preselettive tramite il ricorso a sistemi automatizzati.
2.
L’amministrazione può indicare nel bando di selezione il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.
3.
Al termine della preselezione la commissione comunica l’esito della prova alla competente struttura regionale, che procede all’ammissione dei candidati alle prove d’esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
”.
Art. 5
Categorie riservatarie e preferenze. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
1. Nei bandi di selezione le riserve di posti nelle percentuali previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a)
appartenenti alle categorie di cui all’
Sito esternoarticolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), senza computare i vincitori della selezione;
b)
appartenenti alle categorie di cui all’
Sito esternoarticolo 18, comma 2 della l. 68/1999
, senza computare i vincitori della selezione;
c)
appartenenti alle categorie di cui all’
Sito esternoarticolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare) nella misura del 30 per cento dei posti messi a selezione.
”.
3. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
pubblico privato
” sono sostituite dalle seguenti: “
pubblico e privato
”.
4. Alla lettera m) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
vedovi non risposati
” sono aggiunte le seguenti: “
, i coniugi non risposati
”.
5. Alla lettera n) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
vedovi non risposati
” sono aggiunte le seguenti: “
, i coniugi non risposati
”.
6. Alla lettera o) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
vedovi non risposati
” sono aggiunte le seguenti: “
, i coniugi non risposati
”.
7. Dopo la lettera t) del comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunta la seguente:
t bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
Art. 6
Domanda di ammissione alla selezione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
lettera b)
” sono inserite le seguenti: “
e comma 3 ter
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:
1)
essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2)
essere cittadino di uno stato membro dell’Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3)
essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria;
”.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserita la seguente:
b bis) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
”.
4. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
obblighi militari
” sono aggiunte le seguenti: “
, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
9 bis. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
”.
7. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
9 ter. L’adozione delle misure di cui al comma 9 bis è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva.
”.
Art. 7
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
“1
. La domanda di ammissione alla selezione e l’eventuale documentazione allegata è presentata in forma esclusivamente digitale, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), o comunque per mezzo degli strumenti previsti nell’avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall’avviso stesso, secondo le vigenti disposizioni in tema di amministrazione digitale.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le domande presentate con modalità diversa da quelle previste dal comma 1 e quelle presentate
”.
Art. 8
Ammissione alla selezione. Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 4 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
con decreto
” sono soppresse.
2. Al comma 6 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
ai commi 2, 3, 4 e 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
al presente articolo
”.
Art. 9
Commissioni esaminatrici. Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: “e
possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall’articolo 9
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria A e B sono composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
3 bis. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro componente la commissione e in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione.
”. 
5. Al comma 4 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti di categorie A e B
” sono sostituite dalle seguenti: “
un supplente per le commissioni
relative ai posti di categoria A e B e due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore
”.
6. Il comma 6 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
6. Per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, le commissioni possono essere integrate da membri aggiunti, ivi compresi esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, che presenziano ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.
”.
7. Il comma 14 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
Art. 10
Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni. Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 3 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
generale
” è soppressa.
Art. 11
Adempimenti della commissione esaminatrice. Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: “
, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario,
”.
Art. 12
Compensi spettanti ai componenti di commissione. Sostituzione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. L’articolo 19 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente: 
Art. 19 Compensi spettanti ai componenti di commissione (articolo 24, comma 2, lettere e) e f),
l.r. 1/2009
)
1.
Il compenso base per i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e i segretari delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per titoli ed esami e per soli esami, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 500,00.
2.
Il compenso di cui al comma 1 è maggiorato dei seguenti importi:
a)
fino a euro 500,00 per selezioni da 100 a 1.000 candidati ammessi;
b)
fino a euro 1.000,00 per selezioni con oltre 1.000 candidati ammessi.
3.
L’ammontare del compenso di cui al comma 1 è ulteriormente maggiorato nei seguenti casi: a) fino a euro 500,00 nel caso di svolgimento di prova preselettiva;
b) fino a euro 500,00 per selezioni con alto livello di complessità in relazione alle modalità di espletamento delle singole prove concorsuali;
c) fino a euro 500,00 per la valutazione dei titoli.
4.
Il compenso per i componenti effettivi e supplenti e il segretario delle commissioni esaminatrici delle selezioni per soli titoli, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 300,00, maggiorato fino ad euro 500,00, qualora i candidati ammessi superino le 500 unità.
5.
L’ammontare effettivo del compenso di cui ai commi 2, 3 e 4 è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso complessivo è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e il segretario hanno partecipato.
6.
Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell’articolo 16, i compensi di cui ai commi da 1 a 3 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
7.
Ai componenti effettivi e supplenti, ai membri aggiunti e al segretario delle commissioni esaminatrici, interni all’amministrazione regionale, sono corrisposti i compensi di cui al presente articolo nel caso in cui svolgano l’incarico come attività extraimpiego remunerata.
8.
Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.
9.
Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.
”.
Art. 13
Comunicazione dell’esito delle prove scritte. Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
comunica
” è sostituita dalle seguenti: “
trasmette gli esiti della prova scritta all’amministrazione, che provvede a comunicare
”.
Art. 14
Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali. Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
, parto
” sono soppresse.
Art. 15
Accertamento dei requisiti per l’accesso. Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 23 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
a confermare
” sono inserite le seguenti: “
o rinnovare
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 33/R/2010 la parola “
nuovamente
” è soppressa.
Art. 16
Sedi di servizio. Modifiche all'articolo 24 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 24 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera b)
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole: “
sono confermati, a domanda,
” sono sostituite dalle seguenti: “
possono essere confermati
”.
Art. 17
Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali. Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 25 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
comma 2,
” sono inserite le seguenti: “
lettera b),
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: “
, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
”.
Art. 18
Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali. Inserimento dell'articolo 25 bis nel d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo l’articolo 25 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 25 bis Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali (
articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009
)
1.
Le prove concorsuali, scritte e orali, e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza, anche con erogazione e correzione delle stesse mediante l’ausilio di sistemi telematici e digitali, in modo da assicurare l’integrità delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2.
Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale specificano le norme tecniche per la partecipazione alle prove e quelle atte ad assicurare la tutela dei dati personali dei candidati, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.
3.
Le prove con le modalità di cui al comma 1 possono essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, cui possono essere affidate le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, le attività di vigilanza del corretto rispetto delle
norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove, nonché:
a) per le prove preselettive, le attività di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo; b) per le prove scritte, le attività di cui all’articolo 5, comma 2.
4.
I bandi di selezione possono prevedere lo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali, anche a distanza con collegamento da remoto.
”.
Art. 19
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 4 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 sono soppresse le seguenti parole: “
, fatta salva la possibilità della conservazione della medesima nel periodo di prova, finalizzata esclusivamente alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
”.
Art. 20
Incarichi extraimpiego aventi valenza interna. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserita la seguente:
b bis) tecnico nominato ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), su proposta del settore competente;
”. ,
2. Dopo la lettera b) bis del comma 5 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunta la seguente: “
b ter) componente del collegio consultivo tecnico di cui all’
Sito esternoarticolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120
.
”.
Art. 21
Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole “
docenza e tutoraggio
” sono sostituite dalle seguenti: “
valenza interna
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserito il seguente:
2 bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, gli organi di direzione politica che conferiscono gli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera possono, su richiesta del dipendente,
riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.