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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 21 gennaio 2022



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma terzo e sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l’articolo 181;


Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n.3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);


Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55 e, in particolare l’articolo 3;


Visto il decreto legge 24 ottobre 2019, n.123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156;


Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93);


Vista la legge regionale 5 giugno 2020, n.35 (Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r.73/2008);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n.421 (Aggiornamento dell'allegato 1 “elenco dei comuni” e dell'allegato 2 “mappa” della deliberazione della Giunta regionale n. 878 dell'8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana “DGRT 841/2007”);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici");


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n.587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1 luglio 2021;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all’art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016 n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 28 ottobre 2021, n.1112;


Visto il parere (favorevole) della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 dicembre 2021;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2022, n. 18;


Considerato quanto segue:


1. è necessario dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 181 della l.r.65/2014 che ha sostituito l’articolo 117 dell’abrogata l.r.3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio);


2. dall’entrata in vigore della l.r.65/2014 ad oggi, sono intervenute importanti e numerose novità normative inserite dallo Stato nella materia sismica, che hanno ritardato l’emanazione del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 181 della l.r.65/2014;


3. risultando, al momento, stabilizzato il quadro normativo statale e regionale di riferimento, è necessario aggiornare le norme regolamentari regionali in materia di sismica;


4. è necessario precisare che per l’individuazione delle “zone sismiche” 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con ag), si fa riferimento a quanto stabilito dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);


5. è necessario precisare, in ottemperanza alla normativa statale e regionale di riferimento che le istanze in materia di sismica, nonché i relativi progetti, sono trasmessi in via telematica;


6. è necessario stabilire che, mediante deliberazione della Giunta regionale, siano emanate linee guida riguardanti:


a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti;


b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti;


7. è necessario dare applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020;

8. nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario allegare al presente regolamento:


a) l’elenco degli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3, soggetti ai controlli e alle verifiche della struttura regionale competente, indipendentemente dalle zone sismiche in cui siano realizzati;


b) l’elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell’articolo

94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2;


c) gli interventi privi di rilevanza di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del d.p.r.380/2001 e all’articolo 170 bis della l.r.65/2014;


9. è necessario prevedere una disciplina transitoria per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativamente alle quali, il soggetto interessato, in ipotesi di presentazione di una variante ad un progetto già depositato, può presentare apposita istanza alla struttura regionale competente al fine di chiedere che siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r.36/R/2009;


10. è necessario richiamare quanto disposto dall’articolo 3 della l.r.35/2020, ai sensi del quale il committente attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove siano definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché dichiara di voler adempiere alle obbligazioni assunte;


11. è necessario abrogare:


a) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;


b) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012,n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);


12. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è necessario revocare le deliberazioni della Giunta regionale 663/2019 e 587/2020, contenenti linee guida di prima applicazione delle disposizioni statali;


13. in accoglimento dell’invito della IV commissione consiliare, espresso nel parere pronunciato ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale, è necessario rendere maggiormente chiara la formulazione della norma transitoria contenuta nell’articolo 16 del regolamento, in ordine, in particolare, alla scelta del regime applicabile;


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.