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Regolamento 1 dicembre 2021, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 7
Funzionamento del nucleo tecnico permanente
1. Il nucleo tecnico permanente esercita le funzioni di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 83/2019 .
2. Le riunioni del nucleo si svolgono presso la sede della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche con modalità telematica.
3. Le riunioni sono convocate dal direttore della competente direzione regionale d’ufficio o su richiesta di ciascun componente del nucleo, con cadenza semestrale o qualora lo richiedano situazioni di particolare urgenza.
4. Le riunioni sono valide con la presenza del direttore della competente direzione regionale o suo delegato e di almeno un direttore del dipartimento di emergenza-urgenza o suo delegato, di almeno un direttore di dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche o suo delegato, di almeno un rappresentante o suo delegato compreso tra i soggetti di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e) e f), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.