Menù di navigazione

Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto) ed in particolare l’articolo 7;


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 1 luglio 2021;


Visto il parere espresso dalla I Commissione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42 comma 2 dello Statuto;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1265;


Considerato quanto segue:


1. in attuazione dell’articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela dei beni comuni è stata approvata la l.r. 71/2020 il cui articolo 7 prevede un regolamento attuativo e ne dettaglia puntualmente i contenuti;


2. in attuazione della l.r. 71/2020 è quindi emanato il presente regolamento la cui entrata in vigore stabilisce anche il termine dei sessanta giorni successivi entro cui gli enti regionali adottano il proprio regolamento ;


3. l’articolo 12 della l.r. 71/2020 stabilisce che gli enti locali, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare il regolamento regionale;


4. il presente regolamento conferisce quindi piena operatività all’intera legge di riferimento e rappresenta un adempimento essenziale per l’efficacia di tutte le azioni regionali e locali di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni come definiti dall’articolo 4, lettera mbis, dello Statuto;


5. il regolamento rispetta non solo i principi di sussidiarietà istituzionale perché non si applica automaticamente agli enti locali, ma anche quella sociale valorizzando la ricca esperienza che anche nella nostra Regione si è andata negli anni sviluppando;


6. il regolamento non si attiene soltanto agli stretti limiti contenutistici previsti dall’articolo 7 della l.r. 71/2020 ma spazia in altri ambiti della legge (banche dati, monitoraggio e trasparenza ecc.) come è connaturato alla sua natura di regolamento attuativo e non solo meramente esecutivo, proprio per favorire la cittadinanza attiva, promuovendo tutti gli strumenti utili alla diffusione della cultura dei beni comuni;


7. ove non reca una propria disciplina, il regolamento lascia agli enti locali ed alle formazioni sociali piena autonomia nelle scelte utili alla valorizzazione dei beni comuni, nel rispetto dei principi della legge e per le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e senza fine di lucro di tutte le attività che interessano questi beni.


8. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento sono interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per la cittadinanza attiva definita dall’articolo 5 della l.r. 71/2020 di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.


9. il 9 novembre 2021 la 1a Commissione del Consiglio regionale ha reso il parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto; il parere ha tra l’altro evidenziato “un elemento di criticità, in termini di legittimità generale” nell’articolo 7 sui criteri di scelta dei soggetti affidatari sottolineando che tali criteri dovrebbero essere definiti a livello regolamentare e/o legislativo in modo puntuale ed escludendo, quindi, la loro elencazione in via esemplificativa prevista nell’alinea del comma 2 nonché la possibilità data dal comma 3 del medesimo articolo 7 di usare criteri diversi.


10. Si ritiene di accogliere solo in parte tale rilievo per i seguenti motivi:


a) l’affidamento dei beni comuni di cui al presente regolamento non dà luogo a fattispecie soggette all’applicazione Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): nel caso se ne verificasse l’evenienza è ovvio che tale regolamento sarebbe disapplicato in favore di tale fonte legislativa;


b) l’articolo 2, comma 2, lettera b della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) prevede che sia la Giunta regionale a stabilire “i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi”.


c) L’enorme varietà tipologica dei beni soggetti al presente regolamento non consente di definire in maniera tassativa criteri validi per tutti i casi concreti che cambiano anche in relazione alle attività da svolgere sul bene comune oggetto di affidamento; ciononostante il regolamento si preoccupa di rispettare e declinare in modo specifico i criteri di “efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” che lo stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 prevede per i contratti non soggetti al suo ambito applicativo e lo fa in vari modi assicurando piena trasparenza negli affidamenti (artt. 6 e 14), il procedimento in contraddittorio con gli interessati (art. 4, comma 3), l’obbligatorietà dell’audizione degli interessati quando si applicano criteri diversi da quelli previsti (art. 4,comma 5), la conoscenza preventiva di tutti i criteri di scelta ed anche degli eventuali criteri diversi (art. 7, comma 4), la fruizione pubblica del bene comune (art. 8) ed i relativi controlli (art. 9), il rispetto della sostenibilità ambientale (art. 7, comma 2, lettera e) ed art. 8,comma 1, lettera a), numero 2). Non solo: i criteri di scelta, dice il comma 1 dell’articolo 7, devono in ogni caso essere “pertinenti alla natura del bene, alle finalità dell’utilizzo nonché alle attività da svolgere” e per ciascuno sussiste obbligo di motivazione (art. 1, comma 1, lettera e).


11. In accoglimento del parere della I Commissione, si ritiene comunque utile operare due modifiche al regolamento:


a) per rafforzare la conoscenza preventiva dei criteri prescelti si introduce il comma 5 dell’articolo 7 che obbliga il gruppo di lavoro a pubblicare su internet i criteri di affidamento prima di iniziare i suoi lavori;


b) si stabilisce che la Giunta regionale adotti, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b della l.r. 1/2009 , un atto che integri la decisione n. 4 del 7 aprile 2014 per i casi in cui l’affidamento del bene comune preveda anche benefici di carattere economico per gli affidatari, anche in forma indiretta.


12. Sono accolti gli altri rilievi non di legittimità di cui al medesimo parere della I Commissione mediante modifica dei seguenti articoli:


a) dell’articolo 1, comma 2, lettera b2 per il consenso dei proprietari che mettono a disposizione ai loro beni;


b) articolo 2, comma 1 lettera b) per i riferimenti normativi al Tavolo di concertazione generale;


c) articolo 2, comma 2 lettera a), n. 3 per la previa intesa con gli organi statali quando il gruppo di lavoro è integrato con un membro indicato dalla Soprintendenza;


d) articolo 2, comma 4 per il quorum funzionale del gruppo di lavoro;


e) articolo 6, comma 7 precisando che il portale dei beni comuni previsto nell’articolo 14 sulla banca dati può essere realizzato e implementato anche con la collaborazione di soggetti di cittadinanza attiva come definiti dall’articolo 5 della legge.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
Oggetto e principi (articolo 7 della l.r. 71/2020 )
1. In attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto) (di seguito legge) il presente regolamento disciplina:
a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;
b) il dettaglio delle attività inerenti le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
c) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione di cui all’articolo 8 della legge, con previsione di tempi certi;
d) procedure di consultazione pubblica sia per l’individuazione dei beni, sia per la scelta dei soggetti affidatari;
e) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;
f) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;
g) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;
h) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;
i) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;
l) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.
2. Il presente regolamento:
a) detta norme sulle attività formative e sulle banche dati per il pieno raggiungimento delle finalità della legge;
b) si applica ai beni di proprietà:
b1) regionale e ad altri beni che per la loro importanza i cittadini attivi o gli enti locali segnalano alla Regione e che il gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 reputi di interesse sovracomunale con il consenso degli enti locali interessati;
b2) di soggetti privati messi a disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge;
c) si applica agli enti locali che, in assenza di proprio regolamento, decidono di utilizzarlo, adattando la composizione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 2;
d) può applicarsi ai beni confiscati di cui al Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ) qualora non sia escluso o diversamente disposto dall’atto di affidamento sottoscritto con l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.
L’amministrazione regionale, in applicazione della legge e del presente regolamento:
a) ove possibile, agisce mediante atti non autoritativi;
b) informa la propria azione sui beni comuni ai principi della legge ed a criteri di semplicità, informalità, trasparenza e chiarezza nei rapporti con la cittadinanza attiva.
Art. 2
1. Per l’esame delle proposte, iniziative ed istanze inerenti i beni comuni presentate dai cittadini ai sensi dell’articolo 5 della legge, il dirigente competente sull’amministrazione del patrimonio costituisce e presiede un gruppo di lavoro di cui fanno parte:
a) membri indicati dalle direzioni competenti in relazione alla natura e alla destinazione proposta del bene comune oggetto potenziale del patto di collaborazione di cui all’articolo 8 della legge;
b) un membro per le rappresentanze delle parti economico-sociali aderenti al tavolo di concertazione generale istituito in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008 ) con esperienza nel settore oggetto di interesse nel bene comune;
c) un membro designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Toscana;
d) un membro designato dall’Unione Province Italiane, sezione Toscana;
e) da un membro designato dalla Consulta regionale del Terzo settore di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
2. La composizione del gruppo di lavoro di lavoro:
a) è integrata:
1) da un membro designato dal soggetto gestore e un membro designato da Ente Terre Regionali Toscane per i beni del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR);
2) da un rappresentante del comune dove è situato il bene comune interessato;
3) da un membro designato, previa intesa, dagli organi statali competenti nel caso di beni tutelati ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
4) da un membro in rappresentanza di una rete associativa degli Enti del Terzo Settore, indicato dalla Consulta regionale del Terzo settore di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2020 , nei casi:
4.1 in cui siano necessari interventi di rigenerazione che comportano attività di recupero del bene ai sensi dell’articolo 8, comma 8 della legge;
4.2 di autorecupero di cui all’articolo 3, commi 2 e 3;
4.3 di immobili delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale di cui al comma 3, lettera e;
b) può variare per i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in relazione alla tipologia di bene comune interessato.
3. Il gruppo di lavoro svolge attività:
a) istruttoria informale e preliminare sull’interesse sovracomunale del bene segnalato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) ai fini dell’applicazione del presente regolamento;
b) istruttoria per le procedure di affidamento e gestione dei beni comuni nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla formazione di patti di collaborazione;
c) eventuale, senza oneri, di co-progettazione degli interventi su richiesta degli enti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 11 della legge legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);
d ) eventuale di soluzione informale delle controversie quando previsto dal patto di collaborazione ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera l della legge;
e) di cui al presente articolo su richiesta delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che procedono:
e1) alla concessione di immobili ai fini della valorizzazione agli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 115.5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), commi da 4 a 6bis;
e2) all’affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) per le finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una loro iniziativa o proposta.
4. Il gruppo di lavoro è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non comporta oneri per l’amministrazione regionale.
5. I membri del gruppo di lavoro si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
6. Al gruppo di lavoro non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Art. 3
Cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni (art. 7, comma 1, lettera b della l.r. 71/2020 )
1. Ai fini della sottoscrizione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 8 della legge si intende:
a) per cura ogni azione volta alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per accrescerne la loro fruibilità e qualità ed assicurare il miglioramento della qualità della vita nella città;
b) per gestione condivisa, le modalità di utilizzo del bene mediante decisioni trasparenti e democratiche che ne aumentino la fruizione collettiva, con carattere di continuità e di inclusività ;
c) per rigenerazione ogni attività che favorisce il recupero e la riqualificazione edilizia di aree, spazi ed immobili particolarmente in contesti caratterizzati da degrado urbanistico-edilizio, ambientale o socio-economico.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere da a) a d) dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) possono essere svolte mediante autorecupero.
3. Per le attività di autorecupero di cui al comma 2, il patto di collaborazione è sottoscritto con Enti del Terzo Settore anche congiuntamente alle cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della l.r. 73/2005 che intervengono direttamente nella realizzazione delle opere.
4. Per interventi di recupero e riuso diversi dal comma 2 e conformi alle attività di cura e rigenerazione delle lettere a) e c) del comma 1, le cooperative di comunità possono presentare iniziative e proposte per sottoscrivere un patto di collaborazione inerente l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati e riconosciuti beni comuni ai sensi del presente regolamento e che abbiano finalità di interesse generale o di valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
Art. 4
Procedimento di affidamento del bene comune e del patto di collaborazione (art. 7, comma 1, lettera c della l.r. 71/2020 )
1. Il procedimento per l’affidamento del bene comune e la definizione e stipulazione del patto di collaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) pubblicazione del bando da parte dell’amministrazione regionale in caso di iniziativa d’ufficio;
b) iniziativa e proposte dei cittadini attivi di cui all’articolo 5 della legge ovvero a seguito di consultazione pubblica di cui all’articolo 6;
c) istruttoria da parte del gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 anche nei casi di singola istanza;
d) decisione del gruppo di lavoro e stipulazione del patto mediante sottoscrizione da parte dei soggetti responsabili di cui all’articolo 8, comma 1 della legge.
2. Per ciò che concerne la fase dell’iniziativa, quando sullo stesso bene comune ci siano più proposte e siano analoghe o integrabili, il gruppo di lavoro:
a) propone alle formazioni sociali interessate la sottoscrizione congiunta di un patto di collaborazione entro dieci giorni dalla presentazione dell’ultima istanza indicando i profili di possibile collaborazione e fissando un termine perentorio per la risposta; dalla data dell’ultima risposta positiva inizia a decorrere il termine per le verifiche sulla democraticità interna di cui al comma 3;
b) in caso di risposta negativa si procede a consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 6.
3. Per ciò che concerne le fasi dell’istruttoria e della decisione:
a) entro quindici giorni dalla risposta positiva di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero dalla presentazione di un’unica istanza, il dirigente competente sull’amministrazione del patrimonio effettua e conclude le verifiche sul rispetto da parte delle formazioni sociali interessate dei valori della Costituzione e sull’osservanza dei criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge; a tale fine effettua verifiche sugli atti associativi ovvero acquisisce, in caso di formazione sociale informale, dichiarazione congruente di impegno del rappresentante;
b) non oltre cinque giorni dall’esito positivo delle verifiche di cui alla lettera a), il dirigente competente convoca il gruppo di lavoro per la definizione dei contenuti del patto di collaborazione in aderenza all’articolo 8 della legge e al presente regolamento. Dell’atto di convocazione è dato avviso nel sito istituzionale della Regione ed è inviato per posta elettronica:
1) ai membri del gruppo di lavoro insieme a tutti gli atti rilevanti;
2) in copia ai rappresentanti delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta, ai comuni del luogo del bene interessato ed ai controinteressati noti o facilmente individuabili; per i controinteressati si procede per posta ordinaria raccomandata se non è conosciuto l’indirizzo di posta elettronica;
c) il gruppo di lavoro delibera e comunica agli interessati che hanno presentato l’iniziativa o la proposta nonché ai controinteressati la propria decisione non oltre trenta giorni dalla convocazione di cui alla lettera b), dopo le verifiche delle autocertificazioni di cui di all’articolo 5, comma 4 e motivando sulla base dei criteri di scelta di cui all’articolo 7, commi 3 e 4.
4. Il dirigente non effettua le verifiche di democraticità per gli enti del Terzo Settore iscritti nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
5. Nel rispetto del termine dei trenta giorni dalla convocazione di cui al comma 3, lettera c, il gruppo di lavoro può acquisire proposte ed osservazioni delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta anche mediante audizione del rappresentante e dei controinteressati ovvero proposte ed osservazioni di altri soggetti; l’audizione delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta è obbligatoria qualora il gruppo di lavoro utilizzi criteri di scelta diversi ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera a.
6. Per ciò che concerne la fase della stipulazione:
a) entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione del gruppo di lavoro, il dirigente competente, il rappresentante della formazione sociale interessata e l’eventuale proprietario privato sottoscrivono il patto;
b) nel caso di beni interesse sovracomunale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b, sottoscrivono il patto anche i rappresentanti dei comuni.
7. Il patto di collaborazione:
a) è redatto in linguaggio semplice e corrente;
b) può essere redatto con modalità semplificate sulla base del grado di complessità degli interventi previsti e della durata di esso;
c) ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera b della legge, può prevedere contributi a carico degli enti pubblici anche per l’assolvimento di oneri assicurativi per responsabilità civile e infortuni direttamente connessi alla realizzazione di azioni e interventi sul bene affidato, esclusi i casi di cui al comma 8 del medesimo articolo;
d) è pubblicato nella banca dati di cui all’articolo 14.
8. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di corresponsione dei contributi previsti nel patti di collaborazione.
Art. 5
1. Contestualmente all’iniziativa o alla proposta, il rappresentante delle formazioni sociali presenta le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) riguardanti:
a) per le persone fisiche il non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ) né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) per le persone giuridiche, l’assenza a carico del titolare o del legale rappresentante o dei soggetti dell’organo amministrativo a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; i medesimi soggetti devono altresì essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi, non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di qualsiasi situazione che comporti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. In considerazione della natura del bene e delle attività da svolgere, il gruppo di lavoro può:
a) modulare il contenuto delle autocertificazioni;
b) esentare motivatamente dalla presentazione.
1) hanno sottoscritto un patto di collaborazione ancora attivo per altro bene;
2) hanno presentato una medesima autocertificazione ad una pubblica amministrazione nei sei mesi precedenti alla proposta o istanza; in tal caso indicano nella proposta o istanza la pubblica amministrazione di presentazione delle autocertificazioni.
3. Non presentano le autocertificazioni i soggetti che:
4. Il dirigente competente:
a) procede alla verifica delle autocertificazioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 43 del D.P.R. 445/2000 ;
b) può procedere d’ufficio alle verifiche per i casi di cui al comma 3 anche successivamente alla decisione sull’affidamento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c.
5. Prima di ammettere alla consultazione pubblica di cui all’articolo 6, il dirigente procede alla verifica dei requisiti di democraticità ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), salvo che per gli Enti del Terzo settore come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4.
Art. 6
Consultazione pubblica e comunicazione (art. 7, comma 1, lettera d della l.r. 71/2020 )
1. Qualora su un medesimo bene comune ci siano iniziative di più soggetti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b, oppure d’ufficio, il gruppo di lavoro procede ad una consultazione pubblica anche solo in forma telematica, in collaborazione con le formazioni sociali interessate e delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta, fissando un termine per la conclusione.
2. Entro dieci giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, se ancora persiste l’indisponibilità alla sottoscrizione congiunta di un patto di collaborazione, anche associando altri soggetti, il dirigente competente convoca il gruppo di lavoro per gli adempimenti istruttori di cui all’articolo 4, comma 3, lettere b, c e comma 6.
3. Per l’organizzazione della consultazione pubblica, il gruppo di lavoro può avvalersi del settore competente sulla partecipazione della Giunta regionale.
4. La Regione svolge attività comunicative per informare sulle opportunità di partecipazione alla mappatura, cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni in base a criteri di massima pubblicità e trasparenza.
5. Le attività comunicative regionali:
a) danno l’opportunità alla cittadinanza attiva di acquisire informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favoriscono il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) consentono di mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
d) danno risalto e si avvalgono dell’esperienza degli Enti del Terzo Settore per gli interventi di rigenerazione che comportano attività di autorecupero;
e) diffondono la conoscenza del presente regolamento ed in particolare sui criteri di scelta di cui all’articolo 7.
6. Il competente settore della Giunta regionale può prestare assistenza e sostegno non finanziario nella preparazione delle domande di attivazione di processi partecipativi inerenti i beni comuni presentate ai sensi del capo III della Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
7 . La Regione può collaborare con soggetti di cittadinanza attiva di cui all’articolo 5 della legge, per realizzare e implementare il portale sui beni comuni nel sito internet istituzionale regionale di cui all’articolo 14, comma 5,ovvero per la messa a disposizione dei dati, infrastrutture e piattaforme digitali in formato aperto.
Art. 7
Criteri di scelta dei soggetti affidatari (art. 7, comma 1, lettera e della l.r. 71/2020 )
1. Il gruppo di lavoro valuta le proposte, iniziative o istanze sulla base di criteri di scelta pertinenti alla natura del bene, alle finalità dell’utilizzo nonché alle attività da svolgere.
2. Il gruppo di lavoro, anche nei casi diversi dalla consultazione pubblica, affida il bene e procede alla scelta applicando criteri che in via esemplificativa riguardano:
a) l’obiettivo della proposta, l’uso pubblico e la fruizione collettiva con caratteri di inclusività ed integrazione;
b) la tipologia di intervento per il recupero e rigenerazione del bene comune;
c) le modalità di gestione collettiva, della cura e della manutenzione del bene comune;
d) la sostenibilità economica, in termini di autofinanziamento oppure di esenzioni ed agevolazioni;
e) il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali;
f) le caratteristiche innovative della proposta;
g ) l’inclusione di persone con incapacità fisica o psichica, totale o parziale.
3. Il gruppo di lavoro:
a) può individuare ed applicare criteri diversi ed in ogni caso applica i criteri di cui al comma 2 adattandoli alla tipologia e alle caratteristiche del bene e del relativo utilizzo;
b) in caso di consultazione pubblica, attribuisce ad ogni criterio una specifica ponderazione.
4. Il gruppo di lavoro comunica agli istanti i criteri di scelta, compresi quelli diversi diversi di cui al comma 3, lettera a):
a) in sede di audizione prevista dall’articolo 4, comma 5;
b) contestualmente all’avvio della consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 6, insieme ai parametri di ponderazione;
c) nel bando in caso di iniziativa d’ufficio ai sensi dell’articolo 4,comma 1, lettera a.
5. I criteri di scelta sono pubblicati nel sito internet istituzionale regionale lo stesso giorno della convocazione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma 3 lettera b).
Art. 8
Fruizione pubblica del bene comune (art. 7, comma 1, lettera f della l.r. 71/2020 )
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 lettera d) della legge, il patto di collaborazione definisce le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni che si ispirano ai seguenti parametri:
a) responsabilità mediante i seguenti criteri:
1) individuazione dei soggetti che rispondono verso l’amministrazione regionale e verso la formazione sociale affidataria che coadiuva il responsabile nel corretto adempimento di questo ruolo;
2) sostenibilità dell’uso del bene affidato sia sotto il profilo ambientale che di mantenimento della sua funzione;
b) uso e gestione delle attività in modalità collaborativa mediante metodi democratici e regole condivise osservando i seguenti criteri:
1) apertura alla fruizione e alle attività inerenti il bene comune applicando criteri di massima inclusività, solidarietà, pari opportunità e non discriminazione;
2) autonomia della formazione sociale nel senso di non interferenza dell’amministrazione regionale nelle proprie scelte conformi alla legge e al presente regolamento;
3) disponibilità a rendere conto a cadenze periodiche delle attività svolte in applicazione del patto di collaborazione;
4) massima trasparenza delle attività svolte e delle risorse gestite.
Art. 9
Revoca e interruzione delle collaborazioni (art. 7, comma 1, lettera g della l.r. 71/2020 )
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 lettere m e n della legge, il patto di collaborazione regola le fattispecie di sospensione, risoluzione e recesso unilaterale sulla base dei seguenti criteri:
a) i casi che danno luogo a sospensione, risoluzione e recesso unilaterale sono individuati tenendo conto della gravità dell’inosservanza delle clausole del patto, fermo restando quanto previsto dal comma 2;
b) individuazione dei casi di gravità di mancato consenso alle verifiche periodiche sugli adempimenti a carico dei responsabili;
c) tassatività dei casi che possono dar luogo a recesso unilaterale ovvero a risoluzione immediata del patto.
2. L’amministrazione regionale procede immediatamente a sospensione ovvero a risoluzione o recesso unilaterale nei casi più gravi di:
a) uso del bene comune non sostenibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, numero 2;
b) mancata trasparenza delle attività svolte e delle risorse gestite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b, numero 4.
3. L’amministrazione regionale effettua verifiche informali anche mediante accesso al bene e contestuale, eventuale richiesta orale di rimozione entro breve termine delle cause che possono dar luogo sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto; può consegnare al responsabile richiesta scritta di rimozione delle medesime cause entro cinque giorni.
4. L’amministrazione regionale può agire sia d’ufficio che su segnalazione di qualsiasi soggetto.
5. Ai sensi di legge, la formazione sociale rimane responsabile dei danni arrecati al bene comune anche dopo la risoluzione o il recesso unilaterale dal patto di collaborazione.
6. Le penalità di carattere economico previste dal patto sono graduate in base a principi di proporzionalità e di capacità economica della formazione sociale sottoscrittrice del patto.
7. Nei casi di risoluzione e recesso unilaterale immediati, la formazione sociale interessata ed i relativi responsabili non possono sottoscrivere patti di collaborazione per cinque anni.
Art. 10
Immobili ed edifici in stato di abbandono (art. 7, comma 1, lettera h della l.r. 71/2020 )
1. A seguito della segnalazione dei cittadini attivi ai sensi dell’articolo 5 della legge ovvero d’ufficio, il dirigente competente:
a) può promuovere una deliberazione della Giunta regionale sullo stato di abbandono dei beni immobili di proprietà regionale e quindi convocare il gruppo di lavoro di cui all’articolo 2;
b) dispone che sia aggiornato, mediante apposite annotazioni, il registro dei beni demaniali e dei beni del patrimonio immobiliare di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");
c) dispone l’inserimento del bene nella banca dati di cui all’articolo 14.
2. Per quanto concerne i beni a destinazione agricolo forestale, sono considerati in stato di abbandono i beni elencati all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ). Sono fatte salve le esclusioni dai terreni abbandonati o incolti previste dalle fattispecie elencate all’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014 n. 13/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ” relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).
3. Per i beni di cui al primo periodo del comma 2, le proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione possono essere presentate anche dai soggetti gestori del bene.
4. Il Gruppo di lavoro valuta le proposte ed in caso di esito positivo della valutazione i beni sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 14 e nella banca della terra di cui all’articolo 3 della l.r. 80/2012 .
Art. 11
Rapporti con le formazioni sociali e gli enti locali (art. 7, comma 1, lettera i della l.r. 71/2020 )
1. Per le finalità della legge, l’amministrazione regionale riconosce gli enti locali come interlocutori privilegiati per tutte le attività inerenti i beni comuni regionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche i comuni confinanti con quello in cui è situato il bene possono:
a) esprimere osservazioni e pareri per :
1) l’accoglimento delle proposte, iniziative ed istanze per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni;
2) la definizione dei patti di collaborazione;
b) collaborare alle attività di vigilanza ed effettuare segnalazioni ai fini sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 ;
c) sottoscrivere patti di collaborazione insieme alle formazioni sociali interessate.
3. Le formazioni sociali con esperienza nella cura dei beni comuni ovvero con progettualità in atto possono:
a) presentare osservazioni e chiedere di essere ascoltati nel procedimento di definizione del patto di collaborazione nella fase istruttoria di cui all’articolo 4, comma 3;
b) essere consultate nell’ambito dei procedimenti di sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto di collaborazione ai sensi dell’articolo 8.
Art. 12
1. Le attività di rendicontazione pubblica da definire nel patto di collaborazione ai sensi dell’articolo 8, comma 3 lettera h della legge forniscono informazioni relative a:
a) obiettivi e indirizzi di gestione del bene;
b) attività svolte e servizi resi alla cittadinanza;
c) risultati raggiunti anche per ciò che concerne il livello di coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e fruizione del bene;
d) risorse disponibili dando conto della loro provenienza e modalità di utilizzazione.
2. Ai fini del comma 1 la rendicontazione:
a) si articola in documentazione iniziale, periodica e finale;
b) è redatta in linguaggio corrente, semplice e chiaro;
c) consente la verifica dei risultati raggiunti;
d) consente comparazioni e confronti con altre esperienze di gestione dei beni comuni;
e) è diffusa via internet in formato aperto anche mediante la pubblicazione nella banca dati di cui all’articolo 14.
3. Ai fini di cui alla lettera d del comma 2, il gruppo di lavoro può approvare formati standard e richiedere relazioni sintetiche.
Art. 13
1. Gli enti regionali e locali possono organizzare corsi di formazione per i propri dipendenti sulle tematiche inerenti i beni comuni.
2. La Regione, compatibilmente con i propri atti di programmazione e alle risorse disponibili, può organizzare corsi di formazione sulle tematiche inerenti i beni comuni anche in collaborazione gli enti regionali e locali.
3. I corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2:
a) possono essere aperti anche a soggetti esterni, in particolare alle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale, compresi gli enti del terzo settore;
b) possono essere organizzati in collaborazione con i soggetti di cui alla lettera a) con condivisione delle spese.
Art. 14
Banche dati (artt. 6 e 9 della l.r. 71/2020 )
1. La banca dati pubblica dei beni comuni di cui all’articolo 6 comma 2 della legge raccoglie le segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed è organizzata in sezioni che distinguono:
a) i beni comuni presenti nel territorio regionale, rappresentati anche in modalità georeferenziata;
b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal presente regolamento, rappresentati anche in modalità georeferenziata;
c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia, è la Regione Toscana che opera attraverso la delega al dirigente competente sull’amministrazione del patrimonio. Il trattamento dei dati è realizzato esclusivamente secondo le finalità previste dalla legge regionale per la durata di dieci anni dalla conclusione di ciascun patto di collaborazione.
3. L’alimentazione e la consultazione della banca dati sono realizzati attraverso un portale web, creato dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi ed accessibile dal sito istituzionale della Regione.
4. La banca dati è alimentata senza ritardo da ciascun ente regionale o ente locale tramite il dirigente competente che:
a) intenda proporre la gestione condivisa di un bene comune;
b) abbia ricevuto segnalazioni, proposte o istanze da parte di cittadini attivi;
c) abbia ricevuto proposte da proprietari che intendono mettere i propri beni a disposizione ai fini dell’attuazione della presente legge;
d) abbia adottato o stipulato patti di collaborazione.
5. I soggetti di cui al comma 4 accedono al portale web per l’alimentazione e l’aggiornamento della banca dati tramite le modalità di autenticazione conformi agli standard adottati dalla Regione.
6. L'accesso alla consultazione della banca dati dei beni comuni tramite portale web, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, è assicurato a tutti in forma libera, anonima e gratuita attraverso i servizi di ricerca, consultazione e scarico forniti dall'infrastruttura informatica regionale.
7. Il caricamento di documenti nella banca dati e la loro diffusione sono consentiti esclusivamente in formato aperto.
8. La banca dati è pubblicata nel portale Open Data della Regione nel rispetto di previsto dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.
9. La banca dati di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito da una deliberazione della Giunta regionale:
a) può assolvere le funzioni di sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore per la concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali ai sensi dell’articolo 18 comma 3 della l.r. 65/2020 ;
b) è collegata con l’Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.