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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto) ed in particolare l’articolo 7;


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 1 luglio 2021;


Visto il parere espresso dalla I Commissione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42 comma 2 dello Statuto;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1265;


Considerato quanto segue:


1. in attuazione dell’articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela dei beni comuni è stata approvata la l.r. 71/2020 il cui articolo 7 prevede un regolamento attuativo e ne dettaglia puntualmente i contenuti;


2. in attuazione della l.r. 71/2020 è quindi emanato il presente regolamento la cui entrata in vigore stabilisce anche il termine dei sessanta giorni successivi entro cui gli enti regionali adottano il proprio regolamento ;


3. l’articolo 12 della l.r. 71/2020 stabilisce che gli enti locali, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare il regolamento regionale;


4. il presente regolamento conferisce quindi piena operatività all’intera legge di riferimento e rappresenta un adempimento essenziale per l’efficacia di tutte le azioni regionali e locali di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni come definiti dall’articolo 4, lettera mbis, dello Statuto;


5. il regolamento rispetta non solo i principi di sussidiarietà istituzionale perché non si applica automaticamente agli enti locali, ma anche quella sociale valorizzando la ricca esperienza che anche nella nostra Regione si è andata negli anni sviluppando;


6. il regolamento non si attiene soltanto agli stretti limiti contenutistici previsti dall’articolo 7 della l.r. 71/2020 ma spazia in altri ambiti della legge (banche dati, monitoraggio e trasparenza ecc.) come è connaturato alla sua natura di regolamento attuativo e non solo meramente esecutivo, proprio per favorire la cittadinanza attiva, promuovendo tutti gli strumenti utili alla diffusione della cultura dei beni comuni;


7. ove non reca una propria disciplina, il regolamento lascia agli enti locali ed alle formazioni sociali piena autonomia nelle scelte utili alla valorizzazione dei beni comuni, nel rispetto dei principi della legge e per le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e senza fine di lucro di tutte le attività che interessano questi beni.


8. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento sono interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per la cittadinanza attiva definita dall’articolo 5 della l.r. 71/2020 di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.


9. il 9 novembre 2021 la 1a Commissione del Consiglio regionale ha reso il parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto; il parere ha tra l’altro evidenziato “un elemento di criticità, in termini di legittimità generale” nell’articolo 7 sui criteri di scelta dei soggetti affidatari sottolineando che tali criteri dovrebbero essere definiti a livello regolamentare e/o legislativo in modo puntuale ed escludendo, quindi, la loro elencazione in via esemplificativa prevista nell’alinea del comma 2 nonché la possibilità data dal comma 3 del medesimo articolo 7 di usare criteri diversi.


10. Si ritiene di accogliere solo in parte tale rilievo per i seguenti motivi:


a) l’affidamento dei beni comuni di cui al presente regolamento non dà luogo a fattispecie soggette all’applicazione Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): nel caso se ne verificasse l’evenienza è ovvio che tale regolamento sarebbe disapplicato in favore di tale fonte legislativa;


b) l’articolo 2, comma 2, lettera b della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) prevede che sia la Giunta regionale a stabilire “i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi”.


c) L’enorme varietà tipologica dei beni soggetti al presente regolamento non consente di definire in maniera tassativa criteri validi per tutti i casi concreti che cambiano anche in relazione alle attività da svolgere sul bene comune oggetto di affidamento; ciononostante il regolamento si preoccupa di rispettare e declinare in modo specifico i criteri di “efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” che lo stesso Sito esternod.lgs. 50/2016 prevede per i contratti non soggetti al suo ambito applicativo e lo fa in vari modi assicurando piena trasparenza negli affidamenti (artt. 6 e 14), il procedimento in contraddittorio con gli interessati (art. 4, comma 3), l’obbligatorietà dell’audizione degli interessati quando si applicano criteri diversi da quelli previsti (art. 4,comma 5), la conoscenza preventiva di tutti i criteri di scelta ed anche degli eventuali criteri diversi (art. 7, comma 4), la fruizione pubblica del bene comune (art. 8) ed i relativi controlli (art. 9), il rispetto della sostenibilità ambientale (art. 7, comma 2, lettera e) ed art. 8,comma 1, lettera a), numero 2). Non solo: i criteri di scelta, dice il comma 1 dell’articolo 7, devono in ogni caso essere “pertinenti alla natura del bene, alle finalità dell’utilizzo nonché alle attività da svolgere” e per ciascuno sussiste obbligo di motivazione (art. 1, comma 1, lettera e).


11. In accoglimento del parere della I Commissione, si ritiene comunque utile operare due modifiche al regolamento:


a) per rafforzare la conoscenza preventiva dei criteri prescelti si introduce il comma 5 dell’articolo 7 che obbliga il gruppo di lavoro a pubblicare su internet i criteri di affidamento prima di iniziare i suoi lavori;


b) si stabilisce che la Giunta regionale adotti, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b della l.r. 1/2009 , un atto che integri la decisione n. 4 del 7 aprile 2014 per i casi in cui l’affidamento del bene comune preveda anche benefici di carattere economico per gli affidatari, anche in forma indiretta.


12. Sono accolti gli altri rilievi non di legittimità di cui al medesimo parere della I Commissione mediante modifica dei seguenti articoli:


a) dell’articolo 1, comma 2, lettera b2 per il consenso dei proprietari che mettono a disposizione ai loro beni;


b) articolo 2, comma 1 lettera b) per i riferimenti normativi al Tavolo di concertazione generale;


c) articolo 2, comma 2 lettera a), n. 3 per la previa intesa con gli organi statali quando il gruppo di lavoro è integrato con un membro indicato dalla Soprintendenza;


d) articolo 2, comma 4 per il quorum funzionale del gruppo di lavoro;


e) articolo 6, comma 7 precisando che il portale dei beni comuni previsto nell’articolo 14 sulla banca dati può essere realizzato e implementato anche con la collaborazione di soggetti di cittadinanza attiva come definiti dall’articolo 5 della legge.


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.