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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 9
Revoca e interruzione delle collaborazioni (art. 7, comma 1, lettera g della l.r. 71/2020 )
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 lettere m e n della legge, il patto di collaborazione regola le fattispecie di sospensione, risoluzione e recesso unilaterale sulla base dei seguenti criteri:
a) i casi che danno luogo a sospensione, risoluzione e recesso unilaterale sono individuati tenendo conto della gravità dell’inosservanza delle clausole del patto, fermo restando quanto previsto dal comma 2;
b) individuazione dei casi di gravità di mancato consenso alle verifiche periodiche sugli adempimenti a carico dei responsabili;
c) tassatività dei casi che possono dar luogo a recesso unilaterale ovvero a risoluzione immediata del patto.
2. L’amministrazione regionale procede immediatamente a sospensione ovvero a risoluzione o recesso unilaterale nei casi più gravi di:
a) uso del bene comune non sostenibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, numero 2;
b) mancata trasparenza delle attività svolte e delle risorse gestite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b, numero 4.
3. L’amministrazione regionale effettua verifiche informali anche mediante accesso al bene e contestuale, eventuale richiesta orale di rimozione entro breve termine delle cause che possono dar luogo sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto; può consegnare al responsabile richiesta scritta di rimozione delle medesime cause entro cinque giorni.
4. L’amministrazione regionale può agire sia d’ufficio che su segnalazione di qualsiasi soggetto.
5. Ai sensi di legge, la formazione sociale rimane responsabile dei danni arrecati al bene comune anche dopo la risoluzione o il recesso unilaterale dal patto di collaborazione.
6. Le penalità di carattere economico previste dal patto sono graduate in base a principi di proporzionalità e di capacità economica della formazione sociale sottoscrittrice del patto.
7. Nei casi di risoluzione e recesso unilaterale immediati, la formazione sociale interessata ed i relativi responsabili non possono sottoscrivere patti di collaborazione per cinque anni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.