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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 8
Fruizione pubblica del bene comune (art. 7, comma 1, lettera f della l.r. 71/2020 )
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 lettera d) della legge, il patto di collaborazione definisce le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni che si ispirano ai seguenti parametri:
a) responsabilità mediante i seguenti criteri:
1) individuazione dei soggetti che rispondono verso l’amministrazione regionale e verso la formazione sociale affidataria che coadiuva il responsabile nel corretto adempimento di questo ruolo;
2) sostenibilità dell’uso del bene affidato sia sotto il profilo ambientale che di mantenimento della sua funzione;
b) uso e gestione delle attività in modalità collaborativa mediante metodi democratici e regole condivise osservando i seguenti criteri:
1) apertura alla fruizione e alle attività inerenti il bene comune applicando criteri di massima inclusività, solidarietà, pari opportunità e non discriminazione;
2) autonomia della formazione sociale nel senso di non interferenza dell’amministrazione regionale nelle proprie scelte conformi alla legge e al presente regolamento;
3) disponibilità a rendere conto a cadenze periodiche delle attività svolte in applicazione del patto di collaborazione;
4) massima trasparenza delle attività svolte e delle risorse gestite.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.