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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 7
Criteri di scelta dei soggetti affidatari (art. 7, comma 1, lettera e della l.r. 71/2020 )
1. Il gruppo di lavoro valuta le proposte, iniziative o istanze sulla base di criteri di scelta pertinenti alla natura del bene, alle finalità dell’utilizzo nonché alle attività da svolgere.
2. Il gruppo di lavoro, anche nei casi diversi dalla consultazione pubblica, affida il bene e procede alla scelta applicando criteri che in via esemplificativa riguardano:
a) l’obiettivo della proposta, l’uso pubblico e la fruizione collettiva con caratteri di inclusività ed integrazione;
b) la tipologia di intervento per il recupero e rigenerazione del bene comune;
c) le modalità di gestione collettiva, della cura e della manutenzione del bene comune;
d) la sostenibilità economica, in termini di autofinanziamento oppure di esenzioni ed agevolazioni;
e) il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali;
f) le caratteristiche innovative della proposta;
g ) l’inclusione di persone con incapacità fisica o psichica, totale o parziale.
3. Il gruppo di lavoro:
a) può individuare ed applicare criteri diversi ed in ogni caso applica i criteri di cui al comma 2 adattandoli alla tipologia e alle caratteristiche del bene e del relativo utilizzo;
b) in caso di consultazione pubblica, attribuisce ad ogni criterio una specifica ponderazione.
4. Il gruppo di lavoro comunica agli istanti i criteri di scelta, compresi quelli diversi diversi di cui al comma 3, lettera a):
a) in sede di audizione prevista dall’articolo 4, comma 5;
b) contestualmente all’avvio della consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 6, insieme ai parametri di ponderazione;
c) nel bando in caso di iniziativa d’ufficio ai sensi dell’articolo 4,comma 1, lettera a.
5. I criteri di scelta sono pubblicati nel sito internet istituzionale regionale lo stesso giorno della convocazione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma 3 lettera b).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.