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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 6
Consultazione pubblica e comunicazione (art. 7, comma 1, lettera d della l.r. 71/2020 )
1. Qualora su un medesimo bene comune ci siano iniziative di più soggetti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b, oppure d’ufficio, il gruppo di lavoro procede ad una consultazione pubblica anche solo in forma telematica, in collaborazione con le formazioni sociali interessate e delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta, fissando un termine per la conclusione.
2. Entro dieci giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, se ancora persiste l’indisponibilità alla sottoscrizione congiunta di un patto di collaborazione, anche associando altri soggetti, il dirigente competente convoca il gruppo di lavoro per gli adempimenti istruttori di cui all’articolo 4, comma 3, lettere b, c e comma 6.
3. Per l’organizzazione della consultazione pubblica, il gruppo di lavoro può avvalersi del settore competente sulla partecipazione della Giunta regionale.
4. La Regione svolge attività comunicative per informare sulle opportunità di partecipazione alla mappatura, cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni in base a criteri di massima pubblicità e trasparenza.
5. Le attività comunicative regionali:
a) danno l’opportunità alla cittadinanza attiva di acquisire informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favoriscono il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) consentono di mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
d) danno risalto e si avvalgono dell’esperienza degli Enti del Terzo Settore per gli interventi di rigenerazione che comportano attività di autorecupero;
e) diffondono la conoscenza del presente regolamento ed in particolare sui criteri di scelta di cui all’articolo 7.
6. Il competente settore della Giunta regionale può prestare assistenza e sostegno non finanziario nella preparazione delle domande di attivazione di processi partecipativi inerenti i beni comuni presentate ai sensi del capo III della Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
7 . La Regione può collaborare con soggetti di cittadinanza attiva di cui all’articolo 5 della legge, per realizzare e implementare il portale sui beni comuni nel sito internet istituzionale regionale di cui all’articolo 14, comma 5,ovvero per la messa a disposizione dei dati, infrastrutture e piattaforme digitali in formato aperto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.