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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 5
1. Contestualmente all’iniziativa o alla proposta, il rappresentante delle formazioni sociali presenta le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) riguardanti:
a) per le persone fisiche il non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ) né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) per le persone giuridiche, l’assenza a carico del titolare o del legale rappresentante o dei soggetti dell’organo amministrativo a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; i medesimi soggetti devono altresì essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi, non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di qualsiasi situazione che comporti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. In considerazione della natura del bene e delle attività da svolgere, il gruppo di lavoro può:
a) modulare il contenuto delle autocertificazioni;
b) esentare motivatamente dalla presentazione.
1) hanno sottoscritto un patto di collaborazione ancora attivo per altro bene;
2) hanno presentato una medesima autocertificazione ad una pubblica amministrazione nei sei mesi precedenti alla proposta o istanza; in tal caso indicano nella proposta o istanza la pubblica amministrazione di presentazione delle autocertificazioni.
3. Non presentano le autocertificazioni i soggetti che:
4. Il dirigente competente:
a) procede alla verifica delle autocertificazioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 43 del D.P.R. 445/2000 ;
b) può procedere d’ufficio alle verifiche per i casi di cui al comma 3 anche successivamente alla decisione sull’affidamento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c.
5. Prima di ammettere alla consultazione pubblica di cui all’articolo 6, il dirigente procede alla verifica dei requisiti di democraticità ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), salvo che per gli Enti del Terzo settore come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.