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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 4
Procedimento di affidamento del bene comune e del patto di collaborazione (art. 7, comma 1, lettera c della l.r. 71/2020 )
1. Il procedimento per l’affidamento del bene comune e la definizione e stipulazione del patto di collaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) pubblicazione del bando da parte dell’amministrazione regionale in caso di iniziativa d’ufficio;
b) iniziativa e proposte dei cittadini attivi di cui all’articolo 5 della legge ovvero a seguito di consultazione pubblica di cui all’articolo 6;
c) istruttoria da parte del gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 anche nei casi di singola istanza;
d) decisione del gruppo di lavoro e stipulazione del patto mediante sottoscrizione da parte dei soggetti responsabili di cui all’articolo 8, comma 1 della legge.
2. Per ciò che concerne la fase dell’iniziativa, quando sullo stesso bene comune ci siano più proposte e siano analoghe o integrabili, il gruppo di lavoro:
a) propone alle formazioni sociali interessate la sottoscrizione congiunta di un patto di collaborazione entro dieci giorni dalla presentazione dell’ultima istanza indicando i profili di possibile collaborazione e fissando un termine perentorio per la risposta; dalla data dell’ultima risposta positiva inizia a decorrere il termine per le verifiche sulla democraticità interna di cui al comma 3;
b) in caso di risposta negativa si procede a consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 6.
3. Per ciò che concerne le fasi dell’istruttoria e della decisione:
a) entro quindici giorni dalla risposta positiva di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero dalla presentazione di un’unica istanza, il dirigente competente sull’amministrazione del patrimonio effettua e conclude le verifiche sul rispetto da parte delle formazioni sociali interessate dei valori della Costituzione e sull’osservanza dei criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge; a tale fine effettua verifiche sugli atti associativi ovvero acquisisce, in caso di formazione sociale informale, dichiarazione congruente di impegno del rappresentante;
b) non oltre cinque giorni dall’esito positivo delle verifiche di cui alla lettera a), il dirigente competente convoca il gruppo di lavoro per la definizione dei contenuti del patto di collaborazione in aderenza all’articolo 8 della legge e al presente regolamento. Dell’atto di convocazione è dato avviso nel sito istituzionale della Regione ed è inviato per posta elettronica:
1) ai membri del gruppo di lavoro insieme a tutti gli atti rilevanti;
2) in copia ai rappresentanti delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta, ai comuni del luogo del bene interessato ed ai controinteressati noti o facilmente individuabili; per i controinteressati si procede per posta ordinaria raccomandata se non è conosciuto l’indirizzo di posta elettronica;
c) il gruppo di lavoro delibera e comunica agli interessati che hanno presentato l’iniziativa o la proposta nonché ai controinteressati la propria decisione non oltre trenta giorni dalla convocazione di cui alla lettera b), dopo le verifiche delle autocertificazioni di cui di all’articolo 5, comma 4 e motivando sulla base dei criteri di scelta di cui all’articolo 7, commi 3 e 4.
4. Il dirigente non effettua le verifiche di democraticità per gli enti del Terzo Settore iscritti nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
5. Nel rispetto del termine dei trenta giorni dalla convocazione di cui al comma 3, lettera c, il gruppo di lavoro può acquisire proposte ed osservazioni delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta anche mediante audizione del rappresentante e dei controinteressati ovvero proposte ed osservazioni di altri soggetti; l’audizione delle formazioni sociali interessate che hanno presentato l’iniziativa o la proposta è obbligatoria qualora il gruppo di lavoro utilizzi criteri di scelta diversi ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera a.
6. Per ciò che concerne la fase della stipulazione:
a) entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione del gruppo di lavoro, il dirigente competente, il rappresentante della formazione sociale interessata e l’eventuale proprietario privato sottoscrivono il patto;
b) nel caso di beni interesse sovracomunale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b, sottoscrivono il patto anche i rappresentanti dei comuni.
7. Il patto di collaborazione:
a) è redatto in linguaggio semplice e corrente;
b) può essere redatto con modalità semplificate sulla base del grado di complessità degli interventi previsti e della durata di esso;
c) ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera b della legge, può prevedere contributi a carico degli enti pubblici anche per l’assolvimento di oneri assicurativi per responsabilità civile e infortuni direttamente connessi alla realizzazione di azioni e interventi sul bene affidato, esclusi i casi di cui al comma 8 del medesimo articolo;
d) è pubblicato nella banca dati di cui all’articolo 14.
8. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di corresponsione dei contributi previsti nel patti di collaborazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.