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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 3
Cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni (art. 7, comma 1, lettera b della l.r. 71/2020 )
1. Ai fini della sottoscrizione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 8 della legge si intende:
a) per cura ogni azione volta alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per accrescerne la loro fruibilità e qualità ed assicurare il miglioramento della qualità della vita nella città;
b) per gestione condivisa, le modalità di utilizzo del bene mediante decisioni trasparenti e democratiche che ne aumentino la fruizione collettiva, con carattere di continuità e di inclusività ;
c) per rigenerazione ogni attività che favorisce il recupero e la riqualificazione edilizia di aree, spazi ed immobili particolarmente in contesti caratterizzati da degrado urbanistico-edilizio, ambientale o socio-economico.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere da a) a d) dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) possono essere svolte mediante autorecupero.
3. Per le attività di autorecupero di cui al comma 2, il patto di collaborazione è sottoscritto con Enti del Terzo Settore anche congiuntamente alle cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della l.r. 73/2005 che intervengono direttamente nella realizzazione delle opere.
4. Per interventi di recupero e riuso diversi dal comma 2 e conformi alle attività di cura e rigenerazione delle lettere a) e c) del comma 1, le cooperative di comunità possono presentare iniziative e proposte per sottoscrivere un patto di collaborazione inerente l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati e riconosciuti beni comuni ai sensi del presente regolamento e che abbiano finalità di interesse generale o di valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.