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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 2
1. Per l’esame delle proposte, iniziative ed istanze inerenti i beni comuni presentate dai cittadini ai sensi dell’articolo 5 della legge, il dirigente competente sull’amministrazione del patrimonio costituisce e presiede un gruppo di lavoro di cui fanno parte:
a) membri indicati dalle direzioni competenti in relazione alla natura e alla destinazione proposta del bene comune oggetto potenziale del patto di collaborazione di cui all’articolo 8 della legge;
b) un membro per le rappresentanze delle parti economico-sociali aderenti al tavolo di concertazione generale istituito in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008 ) con esperienza nel settore oggetto di interesse nel bene comune;
c) un membro designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Toscana;
d) un membro designato dall’Unione Province Italiane, sezione Toscana;
e) da un membro designato dalla Consulta regionale del Terzo settore di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
2. La composizione del gruppo di lavoro di lavoro:
a) è integrata:
1) da un membro designato dal soggetto gestore e un membro designato da Ente Terre Regionali Toscane per i beni del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR);
2) da un rappresentante del comune dove è situato il bene comune interessato;
3) da un membro designato, previa intesa, dagli organi statali competenti nel caso di beni tutelati ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
4) da un membro in rappresentanza di una rete associativa degli Enti del Terzo Settore, indicato dalla Consulta regionale del Terzo settore di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2020 , nei casi:
4.1 in cui siano necessari interventi di rigenerazione che comportano attività di recupero del bene ai sensi dell’articolo 8, comma 8 della legge;
4.2 di autorecupero di cui all’articolo 3, commi 2 e 3;
4.3 di immobili delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale di cui al comma 3, lettera e;
b) può variare per i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in relazione alla tipologia di bene comune interessato.
3. Il gruppo di lavoro svolge attività:
a) istruttoria informale e preliminare sull’interesse sovracomunale del bene segnalato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) ai fini dell’applicazione del presente regolamento;
b) istruttoria per le procedure di affidamento e gestione dei beni comuni nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla formazione di patti di collaborazione;
c) eventuale, senza oneri, di co-progettazione degli interventi su richiesta degli enti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 11 della legge legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);
d ) eventuale di soluzione informale delle controversie quando previsto dal patto di collaborazione ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera l della legge;
e) di cui al presente articolo su richiesta delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che procedono:
e1) alla concessione di immobili ai fini della valorizzazione agli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 115.5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), commi da 4 a 6bis;
e2) all’affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) per le finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una loro iniziativa o proposta.
4. Il gruppo di lavoro è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito e non comporta oneri per l’amministrazione regionale.
5. I membri del gruppo di lavoro si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
6. Al gruppo di lavoro non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.