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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 14
Banche dati (artt. 6 e 9 della l.r. 71/2020 )
1. La banca dati pubblica dei beni comuni di cui all’articolo 6 comma 2 della legge raccoglie le segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed è organizzata in sezioni che distinguono:
a) i beni comuni presenti nel territorio regionale, rappresentati anche in modalità georeferenziata;
b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal presente regolamento, rappresentati anche in modalità georeferenziata;
c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia, è la Regione Toscana che opera attraverso la delega al dirigente competente sull’amministrazione del patrimonio. Il trattamento dei dati è realizzato esclusivamente secondo le finalità previste dalla legge regionale per la durata di dieci anni dalla conclusione di ciascun patto di collaborazione.
3. L’alimentazione e la consultazione della banca dati sono realizzati attraverso un portale web, creato dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi ed accessibile dal sito istituzionale della Regione.
4. La banca dati è alimentata senza ritardo da ciascun ente regionale o ente locale tramite il dirigente competente che:
a) intenda proporre la gestione condivisa di un bene comune;
b) abbia ricevuto segnalazioni, proposte o istanze da parte di cittadini attivi;
c) abbia ricevuto proposte da proprietari che intendono mettere i propri beni a disposizione ai fini dell’attuazione della presente legge;
d) abbia adottato o stipulato patti di collaborazione.
5. I soggetti di cui al comma 4 accedono al portale web per l’alimentazione e l’aggiornamento della banca dati tramite le modalità di autenticazione conformi agli standard adottati dalla Regione.
6. L'accesso alla consultazione della banca dati dei beni comuni tramite portale web, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, è assicurato a tutti in forma libera, anonima e gratuita attraverso i servizi di ricerca, consultazione e scarico forniti dall'infrastruttura informatica regionale.
7. Il caricamento di documenti nella banca dati e la loro diffusione sono consentiti esclusivamente in formato aperto.
8. La banca dati è pubblicata nel portale Open Data della Regione nel rispetto di previsto dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.
9. La banca dati di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito da una deliberazione della Giunta regionale:
a) può assolvere le funzioni di sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore per la concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali ai sensi dell’articolo 18 comma 3 della l.r. 65/2020 ;
b) è collegata con l’Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.