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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 11
Rapporti con le formazioni sociali e gli enti locali (art. 7, comma 1, lettera i della l.r. 71/2020 )
1. Per le finalità della legge, l’amministrazione regionale riconosce gli enti locali come interlocutori privilegiati per tutte le attività inerenti i beni comuni regionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche i comuni confinanti con quello in cui è situato il bene possono:
a) esprimere osservazioni e pareri per :
1) l’accoglimento delle proposte, iniziative ed istanze per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni;
2) la definizione dei patti di collaborazione;
b) collaborare alle attività di vigilanza ed effettuare segnalazioni ai fini sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto di collaborazione ai sensi dell’articolo 9 ;
c) sottoscrivere patti di collaborazione insieme alle formazioni sociali interessate.
3. Le formazioni sociali con esperienza nella cura dei beni comuni ovvero con progettualità in atto possono:
a) presentare osservazioni e chiedere di essere ascoltati nel procedimento di definizione del patto di collaborazione nella fase istruttoria di cui all’articolo 4, comma 3;
b) essere consultate nell’ambito dei procedimenti di sospensione, risoluzione e recesso unilaterale del patto di collaborazione ai sensi dell’articolo 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.