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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 10
Immobili ed edifici in stato di abbandono (art. 7, comma 1, lettera h della l.r. 71/2020 )
1. A seguito della segnalazione dei cittadini attivi ai sensi dell’articolo 5 della legge ovvero d’ufficio, il dirigente competente:
a) può promuovere una deliberazione della Giunta regionale sullo stato di abbandono dei beni immobili di proprietà regionale e quindi convocare il gruppo di lavoro di cui all’articolo 2;
b) dispone che sia aggiornato, mediante apposite annotazioni, il registro dei beni demaniali e dei beni del patrimonio immobiliare di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");
c) dispone l’inserimento del bene nella banca dati di cui all’articolo 14.
2. Per quanto concerne i beni a destinazione agricolo forestale, sono considerati in stato di abbandono i beni elencati all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ). Sono fatte salve le esclusioni dai terreni abbandonati o incolti previste dalle fattispecie elencate all’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014 n. 13/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ” relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).
3. Per i beni di cui al primo periodo del comma 2, le proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione possono essere presentate anche dai soggetti gestori del bene.
4. Il Gruppo di lavoro valuta le proposte ed in caso di esito positivo della valutazione i beni sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 14 e nella banca della terra di cui all’articolo 3 della l.r. 80/2012 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.