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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 48/R

Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021

Art. 1
Oggetto e principi (articolo 7 della l.r. 71/2020 )
1. In attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto) (di seguito legge) il presente regolamento disciplina:
a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;
b) il dettaglio delle attività inerenti le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
c) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione di cui all’articolo 8 della legge, con previsione di tempi certi;
d) procedure di consultazione pubblica sia per l’individuazione dei beni, sia per la scelta dei soggetti affidatari;
e) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;
f) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;
g) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;
h) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;
i) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;
l) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.
2. Il presente regolamento:
a) detta norme sulle attività formative e sulle banche dati per il pieno raggiungimento delle finalità della legge;
b) si applica ai beni di proprietà:
b1) regionale e ad altri beni che per la loro importanza i cittadini attivi o gli enti locali segnalano alla Regione e che il gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 reputi di interesse sovracomunale con il consenso degli enti locali interessati;
b2) di soggetti privati messi a disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge;
c) si applica agli enti locali che, in assenza di proprio regolamento, decidono di utilizzarlo, adattando la composizione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 2;
d) può applicarsi ai beni confiscati di cui al Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ) qualora non sia escluso o diversamente disposto dall’atto di affidamento sottoscritto con l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.
L’amministrazione regionale, in applicazione della legge e del presente regolamento:
a) ove possibile, agisce mediante atti non autoritativi;
b) informa la propria azione sui beni comuni ai principi della legge ed a criteri di semplicità, informalità, trasparenza e chiarezza nei rapporti con la cittadinanza attiva.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.