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Regolamento 8 settembre 2021, n. 34/R

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche al d.p.g.r. 46/R/2004.

Bollettino Ufficiale n. 84, parte prima, del 15 settembre 2021

Art. 7
Requisiti delle camere e delle unità abitative. Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente comma:
1 bis. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E’ comunque consentito l’uso di monolocali già esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni.
”.
2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente comma:
7 ter. E’ consentita nelle camere la sistemazione di cucine monoblocco senza uso di fiamma libera, nel rispetto delle norme di sicurezza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.