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Regolamento 8 settembre 2021, n. 34/R

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche al d.p.g.r. 46/R/2004.

Bollettino Ufficiale n. 84, parte prima, del 15 settembre 2021



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”);


Vista la Sito esternolegge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del giorno 23 giugno 2021;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 686 del 5 luglio 2021 (Modifiche al regolamento del 3 agosto 2004, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 'Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana'”);


Visto il parere favorevole con osservazioni della Commissione consiliare II espresso nella seduta del 27 luglio 2021;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 luglio 2021;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2021, n. 870;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di attuare la disciplina legislativa in materia di ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) introdotta con la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 ) e di assicurare una uniforme disciplina sul territorio regionale, sono disciplinati, in particolare: i requisiti delle piazzole, la procedura per l'allestimento delle piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari, da parte dell'imprenditore agricolo, e le caratteristiche dei mezzi di soggiorno utilizzabili;


2. A seguito di quanto disposto dalla sentenza del TAR Toscana n.0043/2018, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 03130/2019, è necessario intervenire per modificare le disposizioni in materia di sosta camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per massimo ventiquattro ore;


3. Al fine di tener conto dell’esperienza applicativa maturata in questi anni e delle esigenze del comparto agrituristico e dei suoi fruitori, è opportuno introdurre alcune modifiche, anche di chiarimento, delle norme del regolamento relative in particolare: alle modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione e di altre attività (didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizi ) nonché ai requisiti dell'ospitalità in camere e unità abitative;


4. Al fine di accogliere le osservazioni della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, e al fine di accogliere le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo, è stato riformulato l’oggetto del regolamento e le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 27 ter;


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.