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Regolamento 12 agosto 2020, n. 87/R

Modifica al regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoart. 17 della legge n. 765 del 1967 ) ed, in particolare, l’articolo 9;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, l'articolo 216;


Visto il regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 giugno 2020;

Visto il parere della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2020 n.862, che ha approvato la proposta di modifica al regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio) al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 luglio 2020, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1107.



Considerato quanto segue:


1. l’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 prescrive per i nuovi edifici ricadenti fuori dalla zona A) la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;


2. secondo consolidata giurisprudenza, poiché lo scopo perseguito dal legislatore è quello di evitare intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, le distanze tra fabbricati di cui al d.m. 1444/1968 non si misurano in modo radiale ma in modo lineare ed ortogonale e la relativa disciplina non trova pertanto applicazione quando i fabbricati sono disposti ad angolo e non hanno fra loro pareti contrastanti perché ciò che rileva è la distanza fra opposte pareti;


3. il regolamento regionale 39/R/2018, in recepimento del "Quadro delle definizioni uniformi" di cui all'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, contiene una definizione del parametro "distanza" che impone un metodo radiale di misurazione delle distanze;


4. a seguito di specifico quesito formulato dal settore pianificazione del territorio della Regione, l’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affermato che le disposizioni di cui al punto precedente non possono aver l’effetto di derogare l’articolo 9 del d.m. 1444/1968 in tema di misurazione delle distanze tra pareti finestrate e che conseguentemente “è prevedibile che la giurisprudenza ordinaria e amministrativa continuerà a seguire l’interpretazione (…) secondo cui, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al predetto articolo 9 in materia di distanze tra pareti finestrate, le dette distanze si misurano non in modo radiale ma in modo lineare”;


5. al fine di dare una corretta ed univoca indicazione a tutti i comuni, è necessario integrare l’articolo 40 del regolamento regionale 39/R/2018 con l’inserimento di un nuovo comma che chiarisca che il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'articolo 9 del d.m.1444/1968 è assicurato misurando la distanza perpendicolarmente alle pareti stesse.


Si approva il presente regolamento

Art.1
Precisazioni in ordine alla modalità di misurazione delle distanze. Modifiche all’articolo 40 del regolamento emanato con d.p.g.r. 39/R/2018
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del regolamento emanato con d.p.g.r. 39/R/2018 è inserito il seguente:
2 bis. Ai fini del rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968 la misurazione è effettuata perpendicolarmente alle pareti stesse, utilizzando il metodo lineare
.”


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.