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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Capo III
Processi informativi e diffusione dati
Art. 9
Processi informativi (Articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, lettera e), l.r. n. 82/2009 )
1. I comuni entro due anni dall'approvazione del regolamento trasmettono alla Regione gli elenchi di cui all'articolo 7 della l.r. n. 82/2009 , aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009 , in coerenza con l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) nonché con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. La giunta regionale, al fine di valutare l'attuazione del sistema dell'accreditamento sociale integrato, può individuare con propria deliberazione le ulteriori informazioni che i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione nonché le modalità attuative dei relativi processi informativi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. n. 41/2005 .
Art. 10
Diffusione dati delle strutture, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Articolo 10, comma 2, l.r. n. 82/2009 )
1. I dati e le informazioni delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi derivanti dalle procedure per il rilascio dell'accreditamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e l'attuazione del processo di accreditamento.

Note del Redattore:

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.