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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Art. 8
Controllo sul mantenimento dei requisiti e sulla conformità agli indicatori (Articolo 6, comma 1 ter, articolo 11, comma 1, lettera d) ed articolo 13, comma 5, lettera a) l.r. n. 82/2009 )
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 ter, della l.r. 82/2009 , entro un anno dalla trasmissione della documentazione inerente la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da parte delle strutture accreditate, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, verifica il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori nelle strutture individuate con metodo a campione.
2. Il campione di cui al comma 1 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:
a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;
b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;
c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;
d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a) della l.r. 82/2009 , in prima applicazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del citato articolo 13, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione.
4. Il campione di cui al comma 3 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:
a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;
b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;
c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;
d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.

Note del Redattore:

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.