Menù di navigazione

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Art. 7
Controllo sul possesso dei requisiti (Articolo 6 e articolo 11, comma 1, lettere c) e d) l.r. n. 82/2009 )
1. La giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, effettua i controlli previsti dall'articolo 6 della l.r. 82/2009 .
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della l.r. 82/2009 , il controllo è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo.
3. Il campione di cui al comma 2, lettera b) si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, la percentuale del 20 per cento.
4. Il Gruppo di valutazione per i controlli di cui al comma 1 è organizzato in sottogruppi, costituiti da tre componenti.
5. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, di cui all'articolo 40 della l.r. 51/2009 , definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire i controlli, in coerenza con la tipologia di struttura da sottoporre a controllo.
6. Il coordinatore del Gruppo di valutazione provvede a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza e per ciascun sottogruppo individua un responsabile dello specifico sopralluogo.
7. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, il Gruppo di valutazione provvede alla sua temporanea sostituzione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.