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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Art. 6
Costituzione del Gruppo di valutazione (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale è approvata la graduatoria derivante dalla selezione pubblica di cui all'articolo 5, finalizzata all'inserimento degli idonei nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.
2. Il Gruppo di valutazione è costituito da un coordinatore e da venticinque valutatori individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al comma 1.
3. In caso di necessità di integrazione del Gruppo di valutazione a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi componenti, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 3, ai fini della ricostituzione del Gruppo di valutazione, non possono essere riconfermati più dell'80 per cento dei componenti del precedente Gruppo di valutazione. I componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 è effettuata dopo trenta mesi dal rinnovo del Gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I componenti da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni caso i componenti che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti.
5. Nel caso in cui i componenti del Gruppo di valutazione compiano settanta anni di età nel corso del loro mandato, essi decadono comunque al termine del medesimo mandato.
6. I componenti del Gruppo di valutazione sono obbligati a dichiarare la loro incompatibilità e pertanto sono tenuti ad astenersi dai sopralluoghi e di conseguenza ad essere sostituiti qualora:
a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le strutture oggetto della verifica;
b) abbiano svolto attività di consulenza nei confronti delle strutture oggetto di verifica.
7. L'eventuale mancata dichiarazione di cui al comma 6 costituisce motivo di esclusione dal Gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore della direzione regionale competente per materia.
8. Il Gruppo di valutazione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento sulla base di uno schema tipo approvato con atto del dirigente competente.

Note del Redattore:

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.