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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Art. 5
Modalità di scelta dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. Con decreto del dirigente regionale competente per materia è indetto un avviso di selezione pubblica per l'inserimento degli idonei nell'elenco di cui all'articolo 4 e per l'individuazione dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato Gruppo di valutazione.
2. Possono presentare domanda per la selezione di cui al comma 1:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
c) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3. A coloro che presentano domanda è inoltre richiesto:
a) assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
b) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
c) età non superiore a settanta anni;
d) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono soggetti a valutazione i seguenti requisiti:
a) possesso di certificazione di valutatore di qualità dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, rilasciata da organismi di certificazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale;
b) iscrizione nell'elenco regionale dei valutatori di cui all'articolo 41 della legge regionale 51 del 5/8/2009 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);
c) master universitari di I e II livello o corsi avanzati su tematiche attinenti la gestione della qualità e la valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati;
d) titolo di dottorato su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
e) pubblicazioni scientifiche su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
f) esperienza di valutazione nel settore della qualità del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
5. I requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda per la selezione.
6. La formazione della graduatoria è subordinata:
a) alla valutazione dei requisiti di cui al comma 4;
b) agli esiti del colloquio attitudinale.
7. La valutazione dei requisiti ed il colloquio attitudinale sono svolti da una Commissione esaminatrice composta da cinque membri della sezione per l'accreditamento sociale integrato della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'articolo 40 della l.r. 51/2009 , fra i quali è compreso il dirigente regionale competente per materia, che la presiede.
8. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri per l'attribuzione del punteggio ai requisiti di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) lettere da a) a d): massimo venti punti;
b) lettere e) ed f): massimo trenta punti.
9. Sono ammessi al colloquio attitudinale i candidati che hanno ottenuto almeno trenta punti nella valutazione dei requisiti.
10. La Commissione esaminatrice decide le modalità di svolgimento del colloquio attitudinale e l'attribuzione del punteggio fino a un massimo di cinquanta punti, in relazione alle competenze nel settore della qualità e della valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati nonché delle capacità relazionali.

Note del Redattore:

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.