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Regolamento 10 agosto 2020, n. 84/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5/3/2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione del 9 marzo 2020, n. 316 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole della Seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 23 luglio 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1113;



Considerato quanto segue:


1. è necessario adeguare il testo del d.p.g.r. 47/R/2003 alla l.r. 32/2002 , come modificata dalla l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , per quanto riguarda, in particolare, il sistema regionale delle competenze e la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale;


2. è opportuno apportare alcuni correttivi alla disciplina dell’accreditamento e dei tirocini non curriculari a seguito dell’applicazione della stessa;


3. è infine opportuno disporre l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione della necessità di provvedere alla modifica degli atti amministrativi di attuazione.




Si approva il presente regolamento


Art. 1
Compiti dei servizi per l’impiego. Modifiche all’articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera c) del comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) la parola “descrizione” è sostituita dalla seguente: “individuazione”.
Art. 2
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “
Descrizione
” è sostituita dalla seguente: “
Individuazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “
descrizione
” è sostituita dalla seguente: “ i
ndividuazione
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
I procediment
i” sono inserite le seguenti: “
di individuazione e validazione
”.
Art. 3
Repertorio regionale della formazione regolamentata. Modifiche all’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 4 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
accesso diretto all'esame finale
” sono inserite le seguenti: “
in esito ad un percorso formativo
” e le parole “
nell’importo massimo
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’importo
”.
2. Il numero numero 1) del comma 5 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3, il numero massimo di candidati esterni e il limite di costo per l’accesso;
”.
3. Al numero 2) del comma 5 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
l’importo massimo del contributo da parte dei candidati
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’importo dell’eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all’
articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002 ”.
Art. 4
Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 3 dell’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera a), con deliberazione della Giunta regionale sono previste le modalità di erogazione del servizio e l’importo dell’eventuale contributo richiesto per il servizio stesso, nei limiti di cui all’
articolo 14 ter, comma 2 della l.r. 32/2002 .”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
3 bis. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera c) si applica quanto previsto dall’articolo 66 nonies, comma 5
.”.
Art. 5
Certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 1 dell’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle
competenze ed è attivato:
a) su richiesta dell’organismo formativo, al termine di un percorso formativo;
b) dal soggetto interessato, in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66 sexies o, nei casi di cui all’articolo 66 ter comma 3, a seguito della richiesta di accesso diretto all’esame.
”.
2. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “i
n esito ad un percorso formativo
” sono aggiunte le seguenti: “
e il limite di costo per l’accesso all’esame
”.
3. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “r
ichiedendo agli stessi un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 66 ter, comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
e l’importo dell’eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all’
articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002 ”.
Art. 6
Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
Il dirigente della competente struttura
” sono sostituite dalle seguenti: “I
l direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
dal dirigente della struttura regionale competente tra i dipendenti dell'amministrazione regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “,
tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, dal direttore o dal dirigente regionale che, ai sensi del comma 1, nomina la commissione”
.
3. Al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “è
necessaria l’esperienza
” è inserita la seguente: “
professionale
”.
4. All’alinea del comma 9 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
commi 2, lettera c) e 3, lettera c)
” sono aggiunte le seguenti: “,
questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4
”.
Art. 7
Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa. Modifiche all’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
secondo il sistema di qualità ISO 9001 o ISO 29990 o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
secondo le norme di riferimento relative ai sistemi di qualità in uso a livello nazionale e internazionale indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2
”.
Art. 8
Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale. Modifiche all’articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 1 bis dell’articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 9
Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “fallimento” è sostituita dalle seguenti: “liquidazione giudiziale”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “che hanno commesso” è inserita la parola seguente: “gravi”.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi
Sito esternodel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136
)
;”.
4. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell’accreditamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1
.”.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
una delle corrispondenti funzion
i” sono sostituite dalle seguenti: “
una di tali funzion
i”.
6. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.
Art. 10
Mantenimento e verifica dell’accreditamento. Modifiche all’articolo 71 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 71 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
a bis) non incorrere in una delle cause di cui all’articolo 71 quater
;”.
Art. 11
Crediti e debiti del sistema di accreditamento. Modifiche all’articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
71 ter
” sono inserite le seguenti: “
e della verifica dell’assenza delle cause ostative di cui all’articolo 71 quater
”.
Art. 12
Procedura di accreditamento. Modifiche all’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 4 bis dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
4 bis. L'organismo formativo è tenuto a comunicare alla competente struttura regionale le eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento di cui all’articolo 71 quinquies intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento
.”
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
4 ter. Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti
.”.
3. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:
a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell’accreditamento;
b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
c) le ipotesi e le modalità di passaggio dell’accreditamento da un soggetto ad un altro
.”.
Art. 13
Revoca dell'accreditamento. Modifiche all’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
all’articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 57, paragrafo 1, della
dir. 2014/24/UE
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
d) in caso di mancato ottenimento della certificazione di qualità entro i termini di cui all'articolo 71 bis, comma 2 e, comunque, in assenza di una certificazione valida
;”.
3. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola “
fallimento
” è sostituita dalle seguenti: “
liquidazione giudiziale
”.
Art. 14
Sospensione dell’accreditamento. Modifiche all’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “s
tato di liquidazione
” è aggiunta la seguente: “
volontaria
”.
Art. 15
Rinuncia all’accreditamento. Modifiche all’articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati
.”.
Art. 16
Requisiti e obblighi del soggetto ospitante. Modifiche all’articolo 86 ter del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 86 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “n
on aver effettuato licenziamenti
” sono inserite le seguenti: “,
nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio,
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 86 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
6 bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
(Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 9 agosto 2013, n. 99
, indicando tale scelta nella convenzione di cui all’articolo 86 octies, comma 1
.”.
Art. 17
Obblighi e diritti del tirocinante. Modifiche all’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 3 dell’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:
a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;
b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l’assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;
c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all’interno del progetto formativo.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.
”.
Art. 18
Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso. Modifiche all’articolo 86 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 86 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: “
Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfetario può essere ridotto fino a 300,00 euro mensil
i.”.
Art. 19
Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante. Modifiche all’articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
previste nel progetto formativo
” sono aggiunte le seguenti: “
e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi
”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunta la seguente:
d bis) promuove e supporta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo anche coordinandosi con gli altri dipendenti del soggetto ospitante
.”
Art. 20
Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale. Modifiche all’articolo 86 octies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 86 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
l’orario di svolgimento”
sono inserite le seguenti: “
giornaliero e settimanale
”.
Art. 21
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti. Modifiche all’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole
“alla singola unità produttiva
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’unità operativa dove è attivato il tirocinio
”.
2. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
associazioni rappresentative delle professioni non organizzate
,” sono sostituite dalle seguenti: “
associazioni professionali
”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
soggetti ospitanti privati
” sono aggiunte le seguenti: “,
con arrotondamento all’unità superiore
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
a tempo indeterminato
” sono aggiunte le seguenti; “,
con arrotondamento all’unità superiore
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato
.”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
3 bis. Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivi, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all’
articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002
e i tirocini di inclusione sociale.
”.
Art. 22
Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Le lettere da d) a i) del comma 1 dell’articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogate.
2. Il comma 2 dell’articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 23
Nomina e durata in carica. Modifiche all’articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
comma 1, lettere c), d), e), f), h) e i
)” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 1, lettera c)”
.
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le deliberazioni di cui agli articoli 66 ter, comma 5, 66 quinquies, comma 3 e 66 nonies, comma 5 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono adeguate alle modifiche apportate al Titolo VIII, Capo I “Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze” dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la deliberazione di cui all’articolo 71, comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003 è adeguata alle modifiche apportate al Titolo VIII, Capo II “Accreditamento” dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003.
3. Nella deliberazione di cui al comma 2 è definito il termine a decorrere dal quale gli organismi formativi, per presentare la domanda di accreditamento, sono tenuti a possedere il requisito di cui all’articolo 71 ter, comma 1, lettera c bis), del d.p.g.r. 47/R/2003.
4. Ai tirocini attivati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina di cui al Titolo VIII, Capo III, Sezione I bis “Tirocini non curriculari” del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento. Ai fini del presente comma, la data di attivazione è quella in cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002 .
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.