Menù di navigazione

Regolamento 10 agosto 2020, n. 84/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020

Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le deliberazioni di cui agli articoli 66 ter, comma 5, 66 quinquies, comma 3 e 66 nonies, comma 5 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono adeguate alle modifiche apportate al Titolo VIII, Capo I “Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze” dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la deliberazione di cui all’articolo 71, comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003 è adeguata alle modifiche apportate al Titolo VIII, Capo II “Accreditamento” dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003.
3. Nella deliberazione di cui al comma 2 è definito il termine a decorrere dal quale gli organismi formativi, per presentare la domanda di accreditamento, sono tenuti a possedere il requisito di cui all’articolo 71 ter, comma 1, lettera c bis), del d.p.g.r. 47/R/2003.
4. Ai tirocini attivati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina di cui al Titolo VIII, Capo III, Sezione I bis “Tirocini non curriculari” del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento. Ai fini del presente comma, la data di attivazione è quella in cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.