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Regolamento 8 luglio 2020, n. 55/R

Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 4 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 13/02/2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi della procedura semplificata di cui all'articolo 14 del Protocollo d’intesa in materia di concertazione tra Giunta regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, sottoscritto il 6 febbraio 2006;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento n. 264 del 2 marzo 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 14, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 804;


Considerato quanto segue:


1. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale fra servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia, individuare contesti di partecipazione in grado di valorizzare il sistema integrato di educazione ed istruzione;


2. è necessario adeguare la disciplina dei titoli di studio richiesti per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia alle norme di cui al Sito esternodecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 );


3. è opportuno modificare le norme relative ai titoli di studio previsti per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico al fine di rendere la formazione universitaria degli stessi adeguata ai nuovi standard professionali richiesti anche agli educatori;


4. è opportuno definire la decorrenza dell’anno educativo e altre scadenze al fine di razionalizzare le procedure per il sostegno della domanda e offerta dei servizi educativi;


5. è opportuno intervenire su alcuni requisiti dello spazio gioco a seguito dell’apertura di tale servizio ai bambini dai 12 mesi di età e integrare le caratteristiche degli spazi interni per uniformarli agli altri servizi;


Si approva il presente regolamento


Art. 1
Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) le parole “
Conferenze zonali per l'istruzione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenze zonali per l'educazione e l’istruzione, di seguito denominate Conferenze zonali
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale:
a) i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale;
b) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale.
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “
per l’istruzione
”.
Art. 2
Inserimento dell’articolo 10 bis nel d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo l’articolo 10 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
Art. 10 bis - Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali
1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi a titolarità comunale è fissato dai comuni entro il 30 aprile antecedente l’avvio di ciascun anno educativo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.
”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “
per l’istruzione
”.
Art. 4
Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’ articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Titoli di studio degli educatori
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.
3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico
1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;
c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca conseguiti entro l’anno accademico 2020/2021.
”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
materiali di gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero,
”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunta la seguente:
d bis) spazio non accessibile ai bambini per la preparazione di colazione o merenda, se prevista la somministrazione, provvisto di acqua corrente e attrezzature idonee. La preparazione e la somministrazione di colazione o merenda è sottoposta alle norme igienico-sanitarie vigenti.
”.
Art. 8
Modifiche all’articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
materiali di gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero,
”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “
diciotto
“ è sostituita dalla parola “
dodici
”.
Art. 10
Modifiche all’articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
per almeno tre mesi
” è aggiunta la parola: “
continuativi
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
Nello spazio gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
possono essere somministrate la colazione e la merenda,
”.
Art. 11
Modifiche all’articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013 prima della lettera a) è inserita la seguente:
0a ) non più di sei bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai diciotto mesi;
”.
Art. 12
Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
materiali di gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero,
”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:
b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.
4. Il comma 9 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
9. Per la verifica dei requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie.
”.
5. Dopo il comma 9 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
9 bis. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
”.
Art. 14
Modifiche all’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 2 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
2. La richiesta di accreditamento contiene l’attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
”.
2. Il comma 8 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
8. Nel caso di accreditamento contestuale all’autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all’articolo 50, comma 9.
”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
8 bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.