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Regolamento 23 giugno 2020, n. 44/R

Interventi sulla viabilità di competenza regionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ).

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Visto il regolamento di attuazione della l.r. 88/1998 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .);


Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 27 febbraio 2020;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 2 marzo 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione consiliare nella seduta del 14 maggio 2020;


Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5/R;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2020, n. 719;


Considerato che è opportuno:


1. abrogare l'articolo 9 ter, che risulta superato a seguito delle modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi introdotte nella l.r. 40/2009 ad opera della l.r. 25/2017 ;


2. abrogare la disposizione che prevede ulteriori atti per l'individuazione degli elementi oggetto della verifica dei progetti sulla viabilità di competenza regionale, già disciplinati dalla normativa statale di riferimento;


3. modificare gli adempimenti a carico della struttura regionale competente che sono previsti in caso di iscrizione di riserve contabili di maggiore entità per interventi sulle strade regionali;


Si approva il presente regolamento


Art. 1
Abrogazione dell'articolo 9 ter del d.p.g.r. 41/R/2004 . Disposizioni per l'approvazione dei progetti
1. L'articolo 9 ter del d.p.g.r. 41/R/2004 è abrogato.
Art. 2
Modifiche all'articolo 9 quater del d.p.g.r. 41/R/2004 . Verifica dei livelli di progettazione
1. Al comma 3 dell'articolo 9 quater del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole da “
Con decreto
” a “
oggetto di verifica.
” sono abrogate.
Art. 3
Modifiche all'articolo 9 sexies del d.p.g.r. 41/R/2004 . Cautele per l'attuazione degli interventi
1. Al comma 1 dell'articolo 9 sexies del d.p.g.r. 41/R/2004, le parole “
che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.